LAV19230 – Oggetto:Lavoro. Precisazioni INL sugli effetti collegati al rispetto del CCNL di riferimento.

COS19229 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Agosto 2019.

13 Settembre 2019

SPE19231 – Oggetto: Irregolarit? dello spessore minimo di alcune cisterne adibite al trasporto in A.D.R.

13 Settembre 2019

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13 Settembre 2019

Roma, 13 Settembre 2019

LAV19230
SM

Oggetto: Lavoro. Precisazioni INL sugli effetti collegati al rispetto del CCNL di riferimento.

Con la circolare n. 9 del 10 Settembre u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato ad occuparsi degli effetti legati, dalla legislazione sul lavoro, al rispetto dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’intervento segue e puntualizza quello del Maggio scorso (circolare n. 7, commentata con nota Conftrasporto LAV19144 dell’8 Maggio), e ribadisce la centralità della contrattazione collettiva di riferimento sotto una duplice veste:

  • da un lato, affermando che in conformità a quanto stabilito dall’art.1, comma 1175 della legge 296/2006, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, il datore di lavoro deve osservare i contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A proposito dei contenuti “normativi” inderogabili, l’INL ha specificato che si tratta di quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali come, ad esempio, “la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.”. Anche su questi contenuti, al pari della parte economica del contratto collettivo applicato, il personale ispettivo eseguirà dei riscontri.
  • dall’altro, precisando che i contratti sottoscritti dalle OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività, non possono avvalersi di quelle prerogative che, invece, il legislatore ha inteso riservare in via esclusiva alla contrattazione collettiva di riferimento; con la conseguenza che il loro esercizio nell’ambito di contratti collettivi non rappresentativi, è giuridicamente inefficacie. A titolo di esempio, l’INL ha indicato alcune prerogative di competenza esclusiva della contrattazione di riferimento, tra cui:
    • la disciplina, anche in termini derogatori, di molteplici aspetti delle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto. Si pensi alle modifiche o integrazioni della disciplina sui contratti a termine, part-time, contratto di lavoro intermittente e apprendistato che, qualora operate dalla contrattazione priva del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, devono intendersi privi di efficacia;
    • l’integrazione o la deroga alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro (per i conducenti delle imprese di autotrasporto, il riferimento deve intendersi al d.lgs 234/2007, di recepimento della direttiva europea 2002/15 sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale addetto ad operazioni mobili di autotrasporti);
    • costituzione di enti bilaterali;

In ultimo, l’INL ha preannunciato che fornirà agli addetti ai controlli un prospetto con le clausole normative presenti nel CCNL, affinché ne venga accertato il rispetto da parte dell’impresa ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi di Legge in materia di lavoro.

Cordiali saluti.

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LAV19230

Circolare INL n.9