Roma, 7 Marzo 2019
LAV19074
SM
Oggetto: Lavoro. Linee guida dell’Ispettorato nazionale del lavoro sull’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Con la circolare 5 del 28 febbraio 2019, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le Linee Guida in materia di vigilanza contro l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p, come modificato dalla legge 199/2016).
In primo luogo l’INL ha ricordato le due distinte figure di incriminazione, previste dalla norma penale in esame:
In entrambe queste ipotesi, gli elementi costituitivi sono rappresentati dallo sfruttamento lavorativo e dall’approfittamento dello stato di bisogno. In riferimento allo sfruttamento lavorativo, la circolare ha evidenziato alcune condizioni lavorative sintomatiche della presenza di questa condizione, tra le quali figurano:
L’INL ha poi approfondito il coinvolgimento di terzi che, pur non qualificabili espressamente come intermediari, abbiano consentito o agevolato la realizzazione del reato di cui all’art. 603 bis c.p. Infatti, lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell’ambito dei contratti di appalto quando l’impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro, erogando delle retribuzioni “in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. In questo contesto – prosegue l’INL – assume rilevanza anche il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti, sottoscrivendo i relativi preventivi, il quale potrà rendersi anch’esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante.
Le indagini andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, considerato che le condotte di cui all’art. 603 bis c.p. sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Cordiali saluti
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