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SPE19188 – Oggetto: Anas. Modifiche alle istruzioni del 10 Aprile u.s sui preavvisi di transito e le annotazioni di viaggio
1 Luglio 2019

Roma, 1 Luglio 2019

FIS19187
SM

Oggetto: Fisco. Varie

1.    Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Con la Risoluzione n.62/E del 26 Giugno u.s, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la presentazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica istituiti dall’Agenzia delle Entrate (periodo di adesione: 1 Luglio – 31 Ottobre), deve avvenire con modalità massiva o puntuale. In alternativa, è previsto l’invio a mezzo PEC, all’indirizzo PEC della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario, di un file firmato digitalmente e contenente una serie di documenti (copie delle deleghe cartacee compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti ; ecc..).

Qualora si renda necessario acquisire nuovamente la delega per il servizio di consultazione (ad esempio, ciò è previsto per quelle rilasciate prima del 21 dicembre 2018 – vedi la circolare Conftrasporto FIS19140 del 2 Maggio u.s), e nel frattempo l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di altri servizi nel portale Fatture e corrispettivi, l’Agenzia ritiene opportuno ripresentare tutte le deleghe per evitare scadenze diversificate (infatti, la durata della delega non può superare i due anni dalla data di sottoscrizione del modulo).

Il provvedimento dell’Agenzia può essere prelevato cliccando qui…

2.    Detassazione dei premi di risultato – periodo congruo e definizione degli obiettivi incrementali.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 205, ha affermato che in merito alla detassazione dei premi di risultato (introdotta dall’art.1, comma 182 della Legge 208/2015 e ss modifiche), il contratto di secondo livello (aziendale o territoriale) va stipulato prima che scatti il periodo di valutazione (annuale, infrannuale o ultrannuale) degli incrementi di produttività, redditività, ecc..,  stabilito nel medesimo contratto.

Nell’esempio portato all’attenzione dell’Agenzia, il premio di risultato era stato previsto per incrementi di risultato relativi all’anno 2018, all’interno di un contratto integrativo aziendale sottoscritto tuttavia soltanto il 26 Novembre 2018, quindi poco prima della scadenza dell’anno di riferimento del periodo di valutazione (31.12.2018); per questo motivo l’Agenzia ha espresso parere contrario all’applicazione della detassazione, visto che la funzione incentivante della misura “..può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.”

Il provvedimento può esser prelevato cliccando qui…

3.    Corte di Giustizia – regime IVA applicabile agli acquisti di carburante delle società controllate, tramite carta carburante rilasciata dalla controllante.

La Corte di giustizia U.E, con Sentenza del 15 Maggio u.s (Causa C-235/18), ha stabilito che la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre a favore della propria controllata, da utilizzare nei rifornimenti stradali, può essere qualificata come una prestazione di servizi (servizio di concessione di credito) esentata da IVA ai sensi dell’art. 135, par.1, lett. b) della direttiva 2006/112 CE.

All’opposto, la società madre (austriaca) aveva sostenuto che questa operazione desse vita nei suoi confronti ad una cessione di beni (il carburante acquistato dalla controllata polacca), con conseguente diritto della medesima società di richiedere il rimborso – in Polonia – dell’Iva pagata sulle fatture presentategli all’incasso dai gestori degli impianti di rifornimento.

Attraverso la carta carburante – ha evidenziato la Corte – la società madre “si limita a mettere a disposizione della propria controllata polacca ….. un semplice strumento che consente a quest’ultima di acquistare tale carburante, svolgendo dunque soltanto un ruolo di intermediaria nell’ambito dell’operazione di acquisto di tale bene”.

Inoltre, per rafforzare la sua decisione la Corte ha altresì evidenziato che:

  • la società madre austriaca non era proprietaria del carburante acquistato dalla controllata, visto che quest’ultima era libera di decidere l’impianto stradale dove rifornirsi (tra i fornitori indicati dalla controllante), le quantità da acquistare, ecc..;
  • i costi dei rifornimenti finivano con il gravare sulla controllata polacca, in quanto le fatture ricevute dalla capogruppo austriaca per l’utilizzo delle carte o venivano compensate a fine mese oppure erano saldate in un termine variabile (da uno a 3 mesi).

La Sentenza può essere prelevata cliccando qui…

Cordiali saluti

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FIS19187