
INA19013 – Oggetto: Inail. Proroga dei termini per l’autoliquidazione 2018/2019
9 Gennaio 2019
COS19015 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Dicembre 2018.
10 Gennaio 2019Roma, 9 Gennaio 2019
FIS19014
SM
Oggetto: Fattura elettronica. Modalità di versamento dell’imposta di bollo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio u.s è stato pubblicato il decreto del MEF del 28 dicembre u.s, che interviene sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare il provvedimento (che modifica l’art.6, comma 2 del dm 17.6.2014) stabilisce che:
- il pagamento dell’imposta relativa ad atti, documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno, avviene in un’unica soluzione entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio;
- il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo;
L’ammontare dell’imposta viene calcolato dall’Agenzia sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate dal soggetto passivo Iva tramite il Sistema di interscambio (Sdi), e comunicato al diretto interessato nella sua area riservata del sito delle Entrate.
Il pagamento può avvenire tramite il servizio presente sempre all’interno della predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure tramite il mod. F24 predisposto dalle Entrate.
Le fatture elettroniche sulla quali è obbligatoria l’imposta di bollo, devono riportare la specifica annotazione di deve assolto l’imposta ai sensi del DM 17.6.2014
Infine, le novità appena esaminate si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1 Gennaio u.s.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


