EUR19097 – Oggetto: Brexit. Differimento dei termini per l’uscita del Regno Unito dalla U.E; Regolamento U.E contenente misure transitorie per i trasportatori della Gran Bretagna.

NOR19096 – Oggetto: Genova. Ripubblicazione delle linee guida per le domande di ristoro da parte delle imprese di autotrasporto. Disponibilità dei formulari.

25 Marzo 2019

Blocco degli automezzi pesanti alla Dogana di Chiasso per incidente

26 Marzo 2019

NOR19096 – Oggetto: Genova. Ripubblicazione delle linee guida per le domande di ristoro da parte delle imprese di autotrasporto. Disponibilità dei formulari.

25 Marzo 2019

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26 Marzo 2019

Roma, 25 Marzo 2019

EUR19097
SM

Oggetto: Brexit. Differimento dei termini per l’uscita del Regno Unito dalla U.E; Regolamento U.E contenente misure transitorie per i trasportatori della Gran Bretagna.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 Marzo u.s (L.80), è stata pubblicata la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio Europeo (adottata d’intesa con il Regno Unito), che differisce i termini della cd Brexit che, a questo punto, è certo non avverrà più il 29 Marzo p.v.

In particolare, sono state fissate due scadenze diverse a seconda se, entro il 29 Marzo p.v, la Camera dei Comuni approvi o meno l’accordo di recesso licenziato dal Consiglio U.E il 25 Novembre 2018. Le nuove date individuate per la Brexit, sono il:

  • 22 Maggio 2019, in caso di approvazione dell’accordo di recesso entro il 29.3 o.v;
  • 12 Aprile 2019, in caso di uscita dalla U.E senza accordo approvato entro la predetta scadenza.

Per disciplinare i trasporti dei vettori britannici nell’area U.E durante la fase transitoria e in mancanza di un accordo di recesso (comunque non oltre il 31 Dicembre p.v), il Consiglio ha dato notizia sul proprio sito internet (www.consilium.europa.eu) dell’approvazione di un Regolamento che, nel presupposto della parità di trattamento che il Regno Unito deve garantire ai vettori europei nel suo territorio, prevede per i trasportatori d’Oltremanica:

  • la possibilità di effettuare  trasporti internazionali con i Paesi della U.E senza limitazioni quantitative sul numero di viaggi (alla stregua di quanto accade ora con la licenza comunitaria), e di eseguire operazioni in regime di cabotaggio e di gran cabotaggio fino ad un massimo:
    • di due in 7 gg dallo scarico del trasporto internazionale, per i primi quattro mesi dalla uscita della G.B dalla U.E;
    • di una in 7 giorni per i successivi tre mesi.(vedi art.2.2 delle definizioni);
  • l’applicazione, sempre nella fase transitoria, della normativa europea sul trasporto in materia sociale e del lavoro (direttiva 2002/15 sull’orario di lavoro dei conducenti; regolamento 561/2006 sui tempi di guida e di riposo; regolamento 165/2014 sul tachigrafo digitale di nuova generazione; ecc..);

Per garantire la parità di trattamento dei vettori U.E quando eseguono trasporti in territorio britannico, l’art. 7 stabilisce il principio dell’equivalenza dei diritti: pertanto, laddove la Commissione U.E riscontrasse una discriminazione – in diritto o in fatto – ai danni dei trasportatori comunitari, essa – “senza indugi e al fine di ripristinare l’equivalenza” – potrà adottare una serie di contromisure fino a quella più estrema di sospendere le regole di favore prima descritte.

Infine, l’art. 9 garantisce l’applicazione del Regolamento U.E 1072/2009 anche alla parte di percorso sul territorio dello Stato membro di carico e scarico; ciò al fine di garantire che gli operatori dell’Unione possano effettuare operazioni “paese – terzo” verso o dal Regno Unito.

Cordiali saluti.

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EUR19097

Regolamento UE

Decisione consiglio ue