CIR19197 – Oggetto: Prenotazione e svolgimento delle revisioni fuori sede dei mezzi pesanti, tramite gli Studi di consulenza automobilistica. Nota MIT e Sentenza TAR del Lazio.

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Trasporti eccezionali – vietata la circolazione su alcuni tratti del primo tronco ASPI

12 Luglio 2019

Roma, 12 Luglio 2019

CIR19197
SM

Oggetto: Prenotazione e svolgimento delle revisioni fuori sede dei mezzi pesanti, tramite gli Studi di consulenza automobilistica. Nota MIT e Sentenza TAR del Lazio.

Con circolare del 10 Luglio u.s, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha annullato le sue precedenti note del 7 Agosto 2015 e dell’11 Ottobre 2016, che introducevano limitazioni territoriali ed operative nei confronti degli Studi di consulenza automobilistica in merito alla prenotazione, per conto della propria clientela, delle operazioni di revisione fuori sede dei mezzi pesanti e al successivo svolgimento presso Centri di revisione in loro gestione.

Come si ricorderà (vedi le circolari Conftrasporto CIR15283 del 28.10.2015 e CIR16231 del 12 Ottobre 2016), su questo tema il MIT aveva introdotto alcuni paletti relativamente:

  • alla prenotazione, permessa  soltanto per le revisioni da eseguire nello stesso ambito provinciale in cui ha sede lo Studio;
  • allo svolgimento della revisione, autorizzabile soltanto in Centri attrezzati estranei allo Studio richiedente.

La circolare del 10 Luglio del MIT ha eliminato queste limitazioni dopo che una Sentenza del TAR del Lazio del 10 Giugno u.s (n. 7559) le ha ritenute illegittime in quanto contrastanti con il dettato normativo vigente: il TAR ha infatti sostenuto che nell’attuale ordinamento, “non è rinvenibile …. alcuna norma che fissi la doppia limitazione (territoriale e soggettiva) che la competente Direzione Generale del MIT ha ritenuto di ricostruire in via meramente interpretativa con circolare”.

Peraltro – sempre a giudizio del TAR – la scelta del MIT si pone in contrasto:

  • con la direttiva “Bolkenstein” n. 123/2006 che, “agli artt. 9 e 11, vieta le restrizioni allo svolgimento di servizi non collegate a motivi imperativi di interesse generale”;
  • con l’art. 10 del decreto di recepimento di questa direttiva (d.lgs 59/2010), il quale “ha sancito il divieto di limitazioni ingiustificate allo svolgimento della libera iniziativa economica privata”.

Per tutti questi motivi, il TAR ha deciso che “i limiti alle attività dei centri di consulenza automobilistica in ipotesi desumibili ex lege n. 264/1991, sono dunque venuti meno … e ciò sia per l’attività di prenotazione fuori provincia, che per la prenotazione della revisione presso i propri centri attrezzati (per la revisione degli automezzi ad elevato tonnellaggio).”

Cordiali saluti

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CIR19197

CIRCOLARE N. 22267

Sentenza TAR del Lazio