CIR19171 – Oggetto: inquadramento di veicoli provenienti dalla categoria “O” in macchine operatrici trainate. Precisazioni del MIT.

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Roma, 12 Giugno 2019

CIR19171
SM

Oggetto: inquadramento di veicoli provenienti dalla categoria “O” in macchine operatrici trainate. Precisazioni del MIT.

Il 10 Giugno u.s (nota prot. 18682), la Divisione 3 della D.G. Motorizzazione del MIT è tornata ad occuparsi dell’inquadramento – come macchine operatrici trainate –  dei veicoli classificati in origine nella cat. “O” (corrispondente ai rimorchi, secondo l’elencazione riportata all’art. 47, comma 2, lett. d del c.d.s), dopo il primo intervento del 20 Maggio u.s (vedi la circolare Conftrasporto CIR19155 del 27 Maggio u.s).

In particolare, il MIT ha effettuato le seguenti precisazioni:

  • ferma restando la regola generale che esclude la possibilità di classificare i semirimorchi come macchine operatrici trainate e i trattori stradali con ralla quali macchine operatrici semoventi (catg “carrelli trattori”), è tuttavia possibile che la Div. 3 conceda delle deroghe per gli organi di traino, previa richiesta di approvazione che sarà oggetto di attenta valutazione;
  • la citata circolare del 20 Maggio u.s, non si applica ai mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali (disciplinati all’art. 213 del Regolamento di esecuzione del c.d.s – D.P.R 495/1992),  per i quali le prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione sono contenute nel D.M n. 418 del 10/9/1988. A proposito di queste prescrizioni, per tener conto della necessità manifestate da alcuni costruttori relativamente ai mezzi diesel dotati di filtro antiparticolato (DPF) e del serbatoio per il liquido ADBlue, e ai mezzi alimentati con gas naturale liquefatto (LNG), per essi il MIT ha deciso di introdurre una deroga alla prescrizione contenuta al punto 2.1.4 dell’allegato tecnico al DM (*), consentendo un passo massimo di  3,50 m, senza che occorra presentare una specifica richiesta di deroga.

Cordiali saluti

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CIR19171

Circolare MIT

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(*) 2.1.4 Per i mezzi destinati alla movimentazione  di  rimorchi  o semirimorchi il passo non puo’ eccedere 3,20 m ed il raggio minimo di volta non deve essere superiore a 7,0 m.