CIR18279 – Oggetto: installazione di carrello elevatore sullo sbalzo posteriore del veicolo.

FIS18278 – Oggetto: Fisco. Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall’ACI, valide per il 2019.

21 Dicembre 2018

CIR18280 – Oggetto: decreto sicurezza. Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Primi chiarimenti del MIT.

21 Dicembre 2018

FIS18278 – Oggetto: Fisco. Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio elaborate dall’ACI, valide per il 2019.

21 Dicembre 2018

CIR18280 – Oggetto: decreto sicurezza. Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Primi chiarimenti del MIT.

21 Dicembre 2018

Roma, 21 Dicembre 2018

CIR18279
SM

Oggetto: installazione di carrello elevatore sullo sbalzo posteriore del veicolo.

Con circolare del 14 dicembre u.s (prot. 32436), la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha ripristinato la possibilità di installare i carrelli elevatori di tipo telescopico nello sbalzo posteriore del veicolo (ivi inclusi i rimorchi), dopo il congelamento che era avvenuto con una precedente nota ministeriale del 9 gennaio 2008.

Il MIT ha evidenziato le formalità alle quali devono attenersi i costruttori, gli allestitori e i Centri Prova ai fini di una corretta installazione di questi carrelli (i quali devono essere integrati con dispositivo omologato ai sensi del Regolamento UN/ECE 58/02 – dispositivo di protezione antincastro posteriore – RUPD).

In particolare:

  • la richiesta di allestimento, sia in sede di omologazione che di “approvazione in unico esemplare”, deve essere corredata da disegni e relazione tecnica incentrata sulla verifica strutturale dei punti idonei per il fissaggio della struttura porta carrello al veicolo,  e sulle prescrizioni relative agli ancoraggi di sicurezza da utilizzare nella circolazione su strada;
  • i Centri Prove Autoveicoli, a loro volta, devono compiere una serie di accertamenti, tra cui:
    • l’installazione del RUPD;
    • Masse e dimensioni del veicolo (ripartizione del carico nel rispetto della massa limite totale e per asse e dell’eventuale percentuale minima sugli assi con e senza carrello, a vuoto e a pieno carico; manovrabilità e lunghezza massima – carrello incluso – non superiore ai valori di carrozzabilità e comunque nei limiti ordinari di sagoma);
    • l’installazione dei dispositivi di illuminazione e della targa posteriore di immatricolazione.

Per gli autoveicoli atti al traino, la circolazione con il rimorchio sarà consentita nella sola configurazione priva del carrello elevatore.

In caso di nazionalizzazione di un veicolo munito di carrello elevatore, il riconoscimento dell’idoneità alla circolazione ricadrà nella competenza del CPA.

In ordine all’aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’installazione del carrello:

  • il valore dello sbalzo posteriore da indicare, è quello relativo alla posizione di massimo allungamento del dispositivo posteriore;
  • sul libretto sarà riportata la dicitura “CIRC. DEL VEIC CON/SENZA CARRELLO POST” (asteriscata: *CARRELLOPOST).

Infine, sono state abrogate le disposizioni precedentemente emanate sull’argomento (in particolare quelle della predetta circolare del 9.1.2008), in contrasto con il nuovo chiarimento del MIT.

Cordiali saluti.

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CIR18279

Installazione carrelli elevatori