Trasporto contenitori: la FAI chiede un incontro alla committenza.
31 Ottobre 2018
ALB18238 – Oggetto: Albo Autotrasportatori. Delibera Comitato Centrale sulla quota 2019 in Gazzetta Ufficiale
5 Novembre 2018Roma, 31 Ottobre 2018
SPE18237
SM
Oggetto: Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche. Circolare Interno/Trasporti.
Con una circolare del 15 Ottobre scorso, a firma congiunta dei Ministeri dell’Interno e dei Trasporti, sono stati forniti dei chiarimenti sul trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche, soprattutto per richiamare l’attenzione degli organi di controllo sulle operazioni che configurano un trasporto in conto proprio irregolare, posto in essere al solo scopo di eludere la normativa più rigorosa del trasporto in conto terzi.
In particolare:
- il trasporto di equidi in conto terzi viene eseguito da un soggetto – il trasportatore – che non è proprietario dell’animale né, tantomeno, ne ha la disponibilità sulla base di altri contratti utilizzati nella prassi (comodato d’uso, ecc..). In questo caso, l’operazione è soggetta alle norme sul trasporto in conto terzi (italiane, comunitarie ed internazionali – vedi ad es. la CEMT), ivi incluso il Regolamento UE 1/2005 sul benessere animale. Gli addetti al controllo sono stati invitati a verificare in maniera scrupolosa, la documentazione di accompagnamento del trasporto (passaporti UNIRE, APA – Anagrafe degli equidi -, FEI, ecc..).
- il trasporto di equidi in conto proprio è effettuato dal proprietario dell’animale o da un soggetto diverso che ne ha la disponibilità esclusiva in base ad un contratto di comodato d’uso, contratto di fida o mezza fida, per soddisfare un proprio bisogno di spostamento dell’animale da un luogo ad un altro. Il trasporto viene effettuato con autocarri oppure mediante autoveicoli immatricolati come autocaravan o per uso speciale, nella disponibilità di chi lo esegue; qualora vengano impiegati autocarri di massa complessiva superiore a 6 ton, devono ricorrere i requisiti del trasporto in conto proprio disciplinati all’art. 31 della Legge 298/1974. La circolare sottolinea che affinché il trasporto in conto proprio possa ritenersi legittimo, non basta che vi sia un contratto (comodato d’uso e similari, per i quali viene richiesta la forma scritta e la registrazione) che assegni la disponibilità dell’animale a chi effettua il viaggio; occorre invece che il trasporto “sia destinato a soddisfare in modo esclusivo un bisogno o un interesse dell’affidatario o del comodatario che ha la disponibilità del mezzo e non anche per un’esigenza o interesse del proprietario dell’animale o di un altro soggetto presente nel luogo di destinazione”. All’opposto se, al termine del viaggio, il cavallo viene utilizzato dal proprietario o da altra persona (diversa, quindi, dal soggetto che ha eseguito lo spostamento), “appare legittimo ipotizzare..che il trasporto effettuato in conto proprio possa mascherare un trasporto in conto terzi realizzato con l’accordo del proprietario del cavallo trasportato allo scopo di eludere le norme in materia, più restrittive rispetto a quelle del trasporto in conto proprio”. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi quando il trasporto avvenga con un autoveicolo per uso speciale o un autocaravan: l’animale deve essere di proprietà del conducente o di una persona presente a bordo.
Sempre a proposito del trasporto in conto proprio, la circolare evidenzia che l’esclusione dall’applicazione del Reg.U.E 1/2005 sul benessere animale, opera soltanto quando l’operazione non abbia finalità economiche di qualunque tipo; pertanto, se il trasporto avviene nel quadro di un contratto che preveda lo svolgimento di una serie di prestazioni ulteriori a vantaggio del proprietario dell’animale (es. deposito per la cura del cavallo, ecc..), è comunque configurabile un’attività economica e, di conseguenza, durante il viaggio occorrerà attenersi alle disposizioni del citato Regolamento europeo.
Cordiali saluti.
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