NOR18236 – Oggetto: Decreto fiscale. Altre disposizioni di interesse per le imprese.

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Roma, 31 Ottobre 2018

NOR18236
SM

Oggetto: Decreto fiscale. Altre disposizioni di interesse per le imprese.

Il decreto legge n. 119 del 23 Ottobre (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”), oltre a stanziare ulteriori 26,4 mln di € per il 2018, allo scopo di aumentare gli importi delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori (art. 23.1 del d.l, sul quale vedi la circolare Conftrasporto FIS18233 del 24 Ottobre u.s), contiene altre disposizioni di carattere generale di cui riportiamo, di seguito, una breve sintesi:

  • Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 Ottobre u.s (data di entrata in vigore del decreto) per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP e IVA (art. 1). La definizione si perfeziona presentando l’apposita dichiarazione entro il 31 Maggio 2019 (con modalità che verranno stabilite con un specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) e versando, entro la stessa data, l’intero importo o la prima rata delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  • Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art.2). La misura riguarda: gli avvisi di accertamento, di rettifica e di recupero notificati entro il 24 Ottobre u.s, non impugnati ed ancora impugnabili a tale data; le somme contenute negli inviti al contraddittorio; il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione.
  • Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (art.3). L’intervento riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere estinti – senza applicazione di sanzioni e interessi di mora-  tramite pagamento del dovuto in unica soluzione (entro il 31 Luglio 2019) o rateale (massimo 10 rate consecutive di pari importo, di cui la prima con scadenza 31 Luglio 2019). Dalla rottamazione sono escluse le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato e le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanne; per le sanzioni legate a violazioni del codice della strada, l’agevolazione è applicabile limitatamente agli interessi. E’ possibile aderire alla definizione agevolata entro il 30 Aprile 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che gli agenti della riscossione dovranno pubblicare sui rispettivi siti internet entro la metà di  Novembre p.v.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 € (art.4).  Viene disposto l’annullamento automatico dei debiti esistenti alla data del 24 Ottobre u.s di importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (art.6). La definizione avviene con il pagamento di un importo (da effettuarsi entro il 31 Maggio 2019 in unica soluzione o a rate, di cui la prima da corrispondere entro la predetta data) pari al valore della controversia (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni applicate con l’atto impugnato). L’agevolazione si applica alle controversie in cui il ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 Ottobre u.s e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
  • Disposizioni in materia di integrativa speciale (art.9). Fino al 31 Maggio 2019, i contribuenti possono correggere errori o omissioni ed integrare, con le modalità previste dalla norma, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 Ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, Irap e Iva.
  • Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica (art.10).  Per il primo semestre del 2019, le sanzioni legate al mancato utilizzo della fatturazione elettronica (previste all’art.1, comma 6 del d.lgs 127 del 5 agosto 2015):
    • non si applicano, quando la fattura venga emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
    • sono ridotte dell’80%, quando l’emissione avvenga entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.
  • Semplificazione in tema di emissione delle fatture (art.11). Con la modifica dell’art. 21 del T.U Iva (dpr 633/1972), a partire dal 1 Luglio 2019:
    • la fattura è emessa entro 10 gg (anziché al momento) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del dpr 633/1972;
    • nella fattura viene riportata la data della cessione dei beni o della prestazione di servizi o in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché diversa da quella di emissione della fattura.
  • Annotazione delle fatture emesse (art.12). Con la sostituzione del comma 1 dell’art. 23 del T.U. Iva, l’annotazione nel registro delle fatture emesse, nel rispetto dell’ordine di numerazione, deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle operazioni e con riferimento al medesimo mese. Ricordiamo che per le imprese di autotrasporto, l’art. 74 comma 4  del T.U Iva prevede un regime particolare proprio in deroga all’art. 23 comma 1 del medesimo T.U, per cui “le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente (n.d.r le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi), possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione”.
  • Annotazione fatture acquisti (art.13). Viene modificato l’art. 25 del T.U Iva, con la soppressione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali  relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa.
  • Semplificazioni in tema di detrazione dell’Iva a credito (art.14). All’art.1, comma 1 del dpr 100/1998 viene aggiunto un nuovo periodo per effetto del quale, entro il termine della liquidazione periodica, può esercitarsi il diritto alla detrazione dell’Iva a credito relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’esclusione delle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
  • Utilizzo della fattura elettronica (art.15). All’art.1 comma 3 del d.lgs 127/2015 viene eliminato il riferimento ai soggetti “identificati”, per cui l’utilizzo della fattura elettronica è obbligatorio per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
  • Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (art.23.2). La dotazione del Fondo è incrementata di 15 mln di €uro per l’anno 2018, da assegnare all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in relazione alle finalità previste dall’art. 9 del decreto legge 109/2018 (in particolare, per contenere gli effetti negativi  – in termine di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali – causati alle attività della predetta Autorità dal crollo del Ponte Morandi).
  • Proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 25).  La modifica dell’art.22 bis, comma 1 del d.lgs 148/2015, sopprime il numero minimo di 100 unità lavorative per l’accesso alla Cassa integrazione guadagni per riorganizzazione o crisi aziendale, fermi restando gli altri requisiti. Inoltre, può essere concessa la proroga della CIGS per la causale contratto di solidarietà, sino ad un massimo di 12 mesi, qualora permanga-  in tutto o in parte – l’esubero di personale già dichiarato nel relativo contratto di solidarietà. Peraltro, sull’argomento il Ministero del Lavoro ha fornito delle istruzioni operative, con circolare n. 16 del 29 Ottobre u.s (che si allega per conoscenza, insieme al testo del decreto legge 119 – peraltro già allegato all’informativa Conftrasporto FIS18233 del 24 Ottobre u.s.).

Cordiali saluti.

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NOR18236

Decreto Legge fiscale

Circolare ML 16