NOR18229 – Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Violazioni accertate in altro Stato membro. Sentenza della Corte di Giustizia U.E.

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Roma, 23 Ottobre 2018

NOR18229
SM

Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Violazioni accertate in altro Stato membro. Sentenza della Corte di Giustizia U.E.

Con Sentenza del 26 Settembre u.s, la VII sezione della Corte di Giustizia U.E ha confermato che l’art.19, paragrafo 2, primo comma del Regolamento n.561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo, autorizza uno Stato membro a punire le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo accertate dagli organi competenti sul suo territorio e non ancora sanzionate, anche se materialmente commesse in un altro Stato membro.

Si tratta di una conferma visto che la Corte di Giustizia era già pervenuta ad identiche conclusioni nel 2016 (sentenza del 9 giugno, Eurospeed, causa C-287/14). Tuttavia, ciò nonostante, l’intervento della Corte era stato nuovamente sollecitato dal Tribunale circoscrizionale di Colonia a seguito di un contrasto giurisprudenziale tra detto organismo e il Tribunale superiore del Land di Colonia; quest’ultimo, infatti, in alcune precedenti decisioni aveva sostenuto che lo Stato membro dove era stata accertata la violazione dovesse limitarsi a darne comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell’impresa, che era l’unico competente ad irrogare le sanzioni del caso. La Corte di Giustizia ha respinto questa interpretazione, ritenendola non conforme né con la lettera della norma in esame né con il contesto e con gli scopi perseguiti dal Regolamento comunitario: “…va constatato – scrive la Corte al paragrafo 30 della Sentenza – che, considerato il carattere transfrontaliero delle attività di trasporto su strada, un’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 561/2006, secondo cui gli Stati membri permettono alle loro autorità competenti di infliggere una sanzione per un’infrazione constatata sul loro territorio, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, è più idonea a rispondere agli obiettivi perseguiti dal regolamento stesso.”

Ricordiamo che, per quanto riguarda l’Italia, la possibilità di sanzionare le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo accertate su strada ma commesse in altro Stato membro, è prevista dal comma 12, art. 174 del c.d.s, nella versione introdotta dalla Legge 120/2010: “Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204 bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.”

Cordiali saluti.

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NOR18229

Sentenza 26 settembre