
INP18226 – Oggetto: Inps. Trasmissione all’autorità giudiziaria delle denunce di reato per evasione contributiva.
12 Ottobre 2018TGR Officina Italia. Ospite il Presidente FAI-Conftrasporto – Paolo Ugg?
13 Ottobre 2018Roma, 12 Ottobre 2018
NOR18227
SM
Oggetto: Decreto Legge sicurezza. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 Ottobre u.s è stato pubblicato il decreto legge n. 113 del 4.10.2018, meglio noto come “decreto sicurezza”, recante “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Tra le disposizioni del provvedimento, segnaliamo le seguenti:
- Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione al terrorismo (Art. 17)
La disposizione stabilisce che le società che esercitano per professione l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, contestualmente alla stipula del contratto e comunque in congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, devono comunicare al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno (CED) i dati riportati nel documento d’identità esibito dal cliente, al fine di un raffronto automatico con provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dell’Autorità di pubblica sicurezza ovvero segnalazioni alle Forze di polizia. Nel caso dalla verifica emergano fatti o situazioni potenzialmente rilevanti per la prevenzione al terrorismo, il CED provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo. Le modalità tecniche dei collegamenti e quelle sulla conservazione dei dati comunicati sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
- Disposizioni in materia di blocco stradale (Art. 23)
Il comma 1 dell’articolo prevede che, attraverso una modifica al decreto legislativo 66/1948, l’attività di blocco, ostruzione o ingombro alla libera circolazione sulle strade ordinarie rappresenti un reato punibile con la reclusione dei responsabili da 1 a 6 anni, in analogia a quanto attualmente previsto per analoghi comportamenti sulle linee ferrate.
Il comma 2 modifica l’art. 4 del testo unico in materia di immigrazione (d.lgs.286/1998), prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 1 del d.lgs.66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), come modificato dal comma 1 dell’articolo in commento, costituisca causa ostativa all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e conseguentemente determini il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno.
Cordiali saluti.
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