Nessun taglio al rimborso delle accise sul gasolio o il fermo dell’autotrasporto sar? inevitabile
4 Settembre 2018
INT18198 – Oggetto: Trasporti Internazionali. Scadenze per il rinnovo e la conversione delle assegnazioni fisse e per la graduatoria CEMT.
4 Settembre 2018Roma, 4 Settembre 2018
NOR18197
SM
Oggetto: Decreto dignità. Conversione in Legge. Commento alle principali disposizioni (fatturazione elettronica, contratti a termine, occupazione giovanile, delocalizzazioni).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 Agosto u.s è stata pubblicata la Legge n.96 del 9 Agosto, di conversione del d.l 87/2018 meglio noto al pubblico come “decreto dignità” (vedi la nota Conftrasporto NOR18175 del 16 Luglio u.s).
La conversione in Legge ha introdotto alcune novità, tra le quali segnaliamo immediatamente l’inserimento nel testo (all’art. 11. bis) delle disposizioni del d.l 79/2018 (in quanto non convertito in Legge) sulla proroga della fatturazione elettronica al 1 Gennaio 2019, per gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione (sull’argomento, vedi la circolare Conftrasporto FIS18162 del 2 Luglio 2018).
In merito alle altre misure introdotte nella Legge di conversione, segnaliamo le seguenti:
- Incentivi per l’occupazione giovanile per il periodo 2019 – 2020 (art. 1 bis).
Per gli anni 2019 e 2020, ai datori di lavoro privati che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori che non hanno compiuto 35 anni e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, viene riconosciuto l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi Inail) per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000 euro su base annua riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero può essere riconosciuto anche per coloro che hanno svolto periodi di apprendistato presso altri datori di lavoro, purché non siano poi sfociati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le modalità di fruizione dell’esonero verranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (art.2)
Salva diversa previsione del CCNL e fermo restando il limite previsto per l’assunzione con contratti a termine, il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, nel complesso, non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Dai predetti limiti quantitativi è esentata la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Viene introdotto l’illecito penale della somministrazione fraudolenta, posta in essere al fine di eludere norme di legge o di contratto collettivo, per la quale è stata prevista la pena dell’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione a carico di somministratore e utilizzatore. L’ammenda si applica al somministratore e all’utilizzatore.
- Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (art.6)
Per le imprese beneficiarie di aiuti che prevedano la valutazione dell’impatto occupazionale che, nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento e al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata, è prevista:
- la decadenza dal beneficio, per le riduzioni occupazionali superiori al 50%;
- la diminuzione del beneficio in misura proporzionale, per le riduzioni comprese tra il 10% e il 50%.
- Recupero dell’iperammortamento, in caso di cessione o delocalizzazione dei beni (Art. 7)
Il nuovo meccanismo di recupero dell’iperammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni agevolati (disciplinato dal comma 2 dell’articolo), non si applica anche quando detti beni siano, per loro stessa natura, destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all’estero.
La conversione in Legge, inoltre, ha confermato l’impianto generale delle disposizioni del decreto in materia di contratti a termine (art.1 del decreto), con alcune novità.
In particolare, la Legge ha specificato che per i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine, la nuova disciplina (che, ricordiamo, prevede la necessità di una delle due causali elencate più avanti) si applicherà a quelli intervenuti dopo il 31 Ottobre 2018.
Rimangono confermate le altre disposizioni in materia di contratto a tempo determinato, efficaci dal 14 Luglio u.s (data di entrata in vigore del decreto dignità), riepilogate di seguito:
- la stipulazione in assenza di causali è consentita solo per i contratti di durata fino a 12 mesi. Per quelli di durata superiore (comunque, non oltre 24 mesi), il contratto a termine è consentito soltanto in presenza di una di queste causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavorator;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In mancanza di queste causali, durante la conversione in Legge è stato previsto che il contratto si trasformi a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento del termine di 12 mesi
- L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, di cui una copia va consegnata al lavoratore entro 5 gg lavorativi dall’inizio della prestazione;
- Sono consentite fino a 4 proroghe. In particolare, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente (ma a partire, come già scritto, dai rinnovi e proroghe intervenute dopo il 31.10 p.v), solo in presenza di una delle causali sopra citate, necessarie anche ai fini del rinnovo. Inoltre, in occasione di ciascun rinnovo, scatta un incremento dello 0,50% dell’onere contributivo (art. 3.2 del decreto).
- La disciplina di cui sopra si applica integralmente anche al lavoro somministrato a tempo determinato;
In ordine agli indennizzi per i licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti, la Legge (art.3) ha:
- confermato l’aumento della somma a cui il Giudice può condannare il datore di lavoro, che dovrà essere non inferiore alle 6 e non superiore alle 36 mensilità (in precedenza, dalle 4 alle 24 mensilità);
- aumentato i limiti minimi e massimi dell’indennità prevista per l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, che non dovrà essere inferiore alle 3 e non superare le 27 mensilità (in precedenza da 2 a 18 mensilità).
Confermate anche le penalizzazioni introdotte dal decreto legge (art.5) per contrastare la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato che, entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata, decidano di trasferire all’estero l’attività economica specificamente incentivata (o una parte delle stessa). In particolare:
- in caso di trasferimento in un Paese extra U.E (ad eccezione degli Stati dello Spazio economico europeo – Islanda, Liechtenstein, Norvegia), è prevista la decadenza dal beneficio (da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale, aumentato di 5 punti), e l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2 a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito;
- in caso di trasferimento in un Paese non extra U.E, è prevista la sola decadenza dalla misura (anche in questo caso, con l’obbligo di restituzione della somma fruita e degli interessi legali maggiorati di 5 punti). Più precisamente, questa conseguenza scatta per le imprese che beneficino di aiuti di Stato per insediamenti produttivi localizzati in una certa area del Paese, quando decidano di trasferirli in altra area italiana o dell’Unione Europea o di uno degli Stati dello Spazio economico europeo.
Ricordiamo che queste misure non si applicano ai benefici già concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge (14 Luglio u.s).
Cordiali saluti
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