LAV18246 – Oggetto: Lavoro “nero” pagato in contanti. Cumulo delle sanzioni.

UNATRAS richiede un incontro urgente al Ministro Toninelli e al Vice Ministro Rixi

15 Novembre 2018

INP18247 – Oggetto: Apprendistato. Circolare Inps riepilogativa del regime contributivo.

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15 Novembre 2018

Roma, 15 Novembre 2018 

LAV18246
SM

Oggetto: Lavoro “nero” pagato in contanti. Cumulo delle sanzioni.

Con nota del 9 Novembre u.s, l’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che la maxi sanzione collegata all’utilizzo di lavoratori in “nero” si cumula con quella prevista dall’art. 1, comma 913 della Legge 205/2017, qualora la retribuzione di questi lavoratori sia stata corrisposta in contanti violando il divieto previsto dalla citata disposizione (la quale punisce il datore con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 € per ciascuna mensilità interessata – vedi per approfondimenti la nota Conftrasporto). Entrambe queste sanzioni, infatti, sono applicabili una volta che gli organi ispettivi abbiano accertato l’esistenza dei presupposti stabiliti dalle norme violate (quindi, l’utilizzo di lavoratori in nero e l’effettivo pagamento di questi soggetti avvenuto in contanti), vista anche la mancanza di divieti espressi in tal senso.

Inoltre, l’Ispettorato evidenzia che la periodicità con la quale viene pagato il lavoratore in “nero” può essere diversa da quella mensile per cui, in questo caso, potrebbero configurarsi tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” effettuate. Rimane ferma l’adozione della diffida accertativa quando, una volta accertata la corresponsione della retribuzione – anche se in contanti -, quest’ultima risulti inferiore all’importo dovuto in base al CCNL applicato dal datore di lavoro.

Cordiali saluti.

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LAV18246

nota INL 9 novembre 2018