LAV18228 – Oggetto: Lavoro. Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Erogazione in linguaggio comprensibile dal lavoratore straniero.

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17 Ottobre 2018

Ciao Jole!

21 Ottobre 2018

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Roma, 18 Ottobre 2018

LAV18228
SM

Oggetto: Lavoro. Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Erogazione in linguaggio comprensibile dal lavoratore straniero.

Lo scorso 12 Ottobre, il quotidiano “Il Piccolo” ha pubblicato la notizia (ripresa poi da altri organi di stampa specialistica, e che può essere ancora letta dal seguente link: http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/10/12/news/travolto-dal-tir-due-a-processo-il-pm-non-capivano-la-lingua-1.17347038?ref=search), sul processo pendente davanti al Tribunale penale di Gorizia  nei confronti dell’amministratore unico di un’impresa di autotrasporto,  al quale sono state contestate una serie di irregolarità nella formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata comprensione linguistica delle tematiche oggetto di insegnamento da parte degli autisti stranieri, rimasti coinvolti in un incidente sul piazzale aziendale.

La questione non è nuova visto che, già in passato, sempre la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si era espressa negli stessi termini, ritenendo il datore di lavoro responsabile per non aver formato il lavoratore estero “… in una lingua che egli avrebbe potuto comprendere” (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza numero 14159/2015. In senso conforme, vedi anche Cassazione penale, sez.4, sentenza numero 40605/2013).

Si ricorda che il T.U della sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008, sul quale vedi la nota Conftrasporto prot. LAV08128 del 5 Giugno 2008), prevede degli obblighi precisi per la formazione del personale di lingua straniera, stabilendo:

  • all’art.36, comma 4, che “..ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”;
  • all’art. 37, comma 1, che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche..” ;
  • art. 37, comma 13, che “il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo”.

Cordiali saluti

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LAV18228