Monday outlook – 10/09/2018
10 Settembre 2018
EUR18207 – Oggetto: Lavoratori distaccati da altro Stato U.E. Legislazione applicabile in caso di sostituzione. Sentenza Corte di Giustizia.
12 Settembre 2018Roma, 12 Settembre 2018
LAV18206
SM
Oggetto: Pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili. Ulteriori approfondimenti dell’Ispettorato del Lavoro.
Con nota del 10 Settembre u.s, l’Ispettorato del Lavoro si è nuovamente occupato del divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti (in vigore, com’è noto, dal 1 Luglio scorso – vedi in ultimo la nota Conftrasporto LAV18172 dell’11 Luglio u.s), fornendo al personale ispettivo alcune indicazioni operative concordate con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e condivise con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), tra le quali si segnalano le seguenti.
- Il divieto in esame (previsto, ricordiamo dalla Legge di Bilancio per il 2018 – Legge 205/2017) non si applica alle somme dovute al lavoratore estranee alla retribuzione (es. per anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio). Nell’ambito del divieto, invece, ricadono anche le indennità di trasferta le quali, pertanto, devono essere corrisposte mediante strumenti tracciabili; infatti, sottolinea l’Ispettorato, se così non fosse il personale ispettivo non sarebbe nelle condizioni di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva stabiliti al comma 5, art. 51 del TUIR (per la parte eccedente € 46,48 al giorno per le trasferte fuori del territorio comunale, elevata ad €. 77,47 per quelle all’estero);
- Per quanto riguarda gli strumenti tracciabili previsti dalla norma, a proposito:
- del “pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di rappresentanza”(art.1, comma 910, lett.c della Legge), l’INL ritiene valido anche quello eseguito su conto corrente ordinario del datore, giacché viene comunque assicurata la finalità antielusiva della norma;
- dell’“emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato” (art.1, comma 910, lett. d della Legge), la disposizione consente l’utilizzo anche del vaglia postale che, nella causale, riporti i dati essenziali dell’operazione (generalità del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, data, importo dell’operazione e mese di riferimento della retribuzione).
Gli Ispettori del lavoro, chiamati a verificare il rispetto della normativa, sono tenuti a seguire alcune formalità. In particolare, l’istanza di verifica deve essere rivolta – preferibilmente tramite PEC – alla filiale di banca in cui il datore di lavoro è titolare del conto corrente utilizzato per pagare i lavoratori; essa deve specificare una serie di informazioni tra cui – in caso di pagamento con bonifico o strumenti elettronici – le coordinate bancarie dei conti dei lavoratori ai quali lo stipendio è stato corrisposto con queste modalità.
Per il pagamento tramite assegno, qualora i codici ABI e CAB della banca negoziatrice vengano forniti direttamente dal lavoratore, il personale ispettivo potrà rivolgere l’istanza di verifica direttamente a quest’ultima banca, senza dover passare per forza da quella datoriale.
Ricordiamo infine (vedi sempre la nota Conftrasporto prima citata) che la sanzione legata a questa infrazione ammonta ad € 1666,66 per ciascuna mensilità interessata (1/3 del massimo edittale); si prescinde quindi dal numero di lavoratori coinvolti, per cui se la violazione ha interessato due lavoratori per un totale di tre mensilità, l’importo ammonterà a 5.000 € (1666,66 € x 3 mesi )). Per pagamenti mensili di stipendi in contanti di importo complessivo pari o superiore a 3.000 €, viene prevista la segnalazione alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, degli Istituti di credito che non hanno segnalato l’operazione ai sensi dell’art. 58 del d.lgs 231/2007.
Cordiali saluti.
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