INP18226 – Oggetto: Inps. Trasmissione all’autorità giudiziaria delle denunce di reato per evasione contributiva.

NOR18225 – Oggetto: Nuova Sabatini. Nuova modulistica per la richiesta del contributo.

12 Ottobre 2018

NOR18227 – Oggetto: Decreto Legge sicurezza. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

12 Ottobre 2018

NOR18225 – Oggetto: Nuova Sabatini. Nuova modulistica per la richiesta del contributo.

12 Ottobre 2018

NOR18227 – Oggetto: Decreto Legge sicurezza. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

12 Ottobre 2018

Roma, 12 Ottobre 2018

INP18226
SM

Oggetto: Inps. Trasmissione all’autorità giudiziaria delle denunce di reato per evasione contributiva.

Con il messaggio n. 3691 dello scorso 8 Ottobre, l’Inps ha comunicato l’avvenuta implementazione dell’applicativo “Gestione Illeciti Diffida Annuale” – G.IL.D.A – , per cui dal 10 Ottobre u.s l’operatore è in condizione di trasmettere all’Autorità giudiziaria tutte le diffide notificate ai datori di lavoro per omesso versamento delle ritenute di importo superiore a 10.000 € annui; si tratta infatti di una fattispecie penalmente rilevante, punita con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 € (art.2, comma 1 bis d.l 463/1983).

Peraltro, l’Inps procederà all’invio della denuncia anche per quei datori di lavoro  che, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’atto di accertamento, abbiano regolarizzato la loro posizione versando il dovuto; ciò in quanto, pur in presenza di una causa di non punibilità, nei confronti dell’Inps permane l’obbligo di procedere alla denuncia del reato ai sensi dell’art.2, comma 1 ter del d.l 463/1983, il quale prevede che “La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto”.

Ricordiamo che sempre il comma 1 bis, art. 2 del d.l 463/1983, punisce in via amministrativa gli omessi versamenti delle ritenute fino a 10.000 € annui, con una sanzione pecuniaria da 10.000 € a 50.000 €; sanzione – anche in questo caso –  non applicata quando il datore regolarizzi la sua posizione entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’atto di accertamento.

Cordiali saluti.

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INP18226

Messaggio INPS n.3691