EUR18258 – Oggetto: Consiglio U.E. Intesa raggiunta su alcune modifiche alla normativa sull’autotrasporto, inserite nel primo pacchetto mobilit? della Commissione U.E

Consiglio trasporti U.E – intesa raggiunta sulla modifica di alcune normative in materia di autotrasporto del primo pacchetto mobilit?

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Francia. Deroga temporanea ai tempi di guida degli autisti di camion, dovute alle proteste del movimento dei “gilet gialli”

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4 Dicembre 2018

Roma, 4 Dicembre 2018

EUR18258
SM

Oggetto: Consiglio U.E. Intesa raggiunta su alcune modifiche alla normativa sull’autotrasporto, inserite nel primo pacchetto mobilità della Commissione U.E.

Nella seduta del 3 Dicembre, il Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo sulla modifica di alcune normative in materia di autotrasporto incluse nel primo pacchetto mobilità che, come si ricorderà, era stato presentato dalla Commissione europea nel Giugno 2017. L’intesa arriva dopo che, nel Giugno scorso, il Parlamento Europeo aveva respinto le proposte avanzate dalla Commissione trasporti del medesimo organismo (sulle quali vedi la nota Conftrasporto EUR18138 del 5 Giugno u.s).

Dalla lettura del comunicato stampa emesso a fine seduta (disponibile in allegato, in lingua inglese), emerge che l’intesa è stata raggiunta sui seguenti punti:

  • L’obbligo di montare il tachigrafo satellitare  di seconda generazione su tutti i camion utilizzati in operazioni di trasporto internazionale, a partire dalla fine del 2024;
  • in materia di cabotaggio, la conferma delle disposizioni attualmente in vigore che prevedono lo svolgimento di un massimo di 3 operazioni nell’arco di 7 giorni, con la novità – per prevenire il cabotaggio sistematico –  di un periodo di raffreddamento (“cooling off”) di 5 giorni prima che ulteriori operazioni di cabotaggio possano essere effettuate nello stesso paese con lo stesso veicolo;
  • L’obbligo, per l’impresa, di organizzare l’orario di lavoro degli autisti in maniera tale da poter tornare a casa almeno ogni quattro settimane o, se l’autista sceglie di effettuare due pause settimanali ridotte, dopo tre settimane di viaggio;
  • Il divieto di prendere il riposo settimanale regolare nella cabina del camion;
  • In materia di distacco dei conducenti, l’applicazione del principio “stessa paga per lo stesso lavoro nello stesso posto”. Pertanto, nei confronti del conducente di impresa di autotrasporto estera, viene prevista l’applicazione delle stesse condizioni lavorative stabilite per gli autisti dello Stato in cui è effettuato il trasporto:
    • per le operazioni di cabotaggio, senza nessuna eccezione;
    • per i trasporti internazionali, con l’eccezione di quelli bilaterali dal momento che, secondo la valutazione del Consiglio, in questi casi non si interrompe il legame del conducente con il suo Paese di stabilimento. Inoltre, dalla lettura del comunicato stampa, l’applicazione di questo principio sembra esclusa anche per le operazioni intermedie di carico/scarico effettuate durante il tragitto di andata e in quello di ritorno, nel limite di 1 operazione per ciascuna direzione oppure, in alternativa, di nessuna attività intermedia nel percorso di andata e fino a due durante il ritorno.

I testi concordati costituiscono la posizione del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo, al fine di raggiungere un accordo sui testi finali.

Cordiali saluti

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EUR18258

Comunicato Stampa riunione 3 dicembre