CIR18230 – Oggetto: Rettifica di errori di digitazione sulla patente di guida e sulle carte di circolazione. Circolari MIT.

NOR18229 – Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Violazioni accertate in altro Stato membro. Sentenza della Corte di Giustizia U.E.

23 Ottobre 2018

ALB18231 – Oggetto: Albo Autotrasportatori. Delibera Comitato Centrale sulla quota 2019.

23 Ottobre 2018

NOR18229 – Oggetto: Tempi di guida e di riposo. Violazioni accertate in altro Stato membro. Sentenza della Corte di Giustizia U.E.

23 Ottobre 2018

ALB18231 – Oggetto: Albo Autotrasportatori. Delibera Comitato Centrale sulla quota 2019.

23 Ottobre 2018

Roma, 23 Ottobre 2018

CIR18230
SM

Oggetto: Rettifica di errori di digitazione sulla patente di guida e sulle carte di circolazione. Circolari MIT.

Con circolare del 15 Ottobre u.s (prot.25132), la D.G Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha affermato che in caso di rettifica di refusi stampati sulla patente di guida a seguito di errori di digitazione, non è dovuta una nuova imposta di bollo né per l’atto di rettifica (ristampa della nuova patente di guida) né per la richiesta di correzione dei dati errati. Si applicano infatti le stesse conclusioni alle quali il MIT era giunto nel 2012 a proposito della rettifica degli errori materiali contenuti sulla carta di circolazione, richiamate di recente dal medesimo Ministero in una nuova nota del 18 Luglio u.s (che si allega per opportuna conoscenza).

Gli errori di digitazione rilevanti ai sensi della circolare in esame, sono quelli in cui si registra “un’incongruenza tra quanto trascritto sulla patente, e quanto attestato dai documenti prodotti a corredo dell’istanza per il rilascio della stessa”.

Viceversa, per quanto riguarda i diritti di motorizzazione ex legge 870/1986, occorre distinguere due ipotesi differenti:

  • se l’errore materiale è riferibile allo stesso intestatario della patente di guida, oppure ad un’autoscuola o a uno studio di consulenza automobilistica, il rilascio del duplicato richiede il pagamento della tariffa prevista al punto 2, tab.3 della citata legge (attualmente pari a euro 10,20);
  • qualora, invece, l’errore sia da ascrivere all’Ufficio della motorizzazione civile, la rettifica deve essere eseguita senza oneri a carico del richiedente.

In merito, invece, agli errori materiali contenuti sulla carta di circolazione, la nota del 18 Luglio u.s richiamata agli inizi, nel riportare le istruzioni già fornite con circolare prot. 27520 dell’11 Ottobre 2012, ha precisato che:

  • le predette istruzioni si applicano anche ai meri errori di digitazione contenuti nel tagliando di aggiornamento della carta;
  • i meri errori di digitazione possono riguardare anche dati diversi da quelli anagrafici (es. numero di telaio);
  • i meri errori di digitazione sono quelli dove appaia evidente l’incongruenza tra quanto trascritto nel libretto e quanto attestato dai documenti prodotti dall’utente a corredo della sua istanza.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

CIR18230

Circolare MIT 15 ottobre

Circolare MIT 18 luglio