SIA18102 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Versamento dei diritti d’iscrizione all’Albo gestori ambientali. Contributi al SISTRI. Presentazione del MUD.

Pesatura container prima dell’imbarco, prevista dagli emendamenti alla convenzione SOLAS 74

23 Aprile 2018

INA18103 – Oggetto: Inail. Bando ISI 2017. Guida alla compilazione on line.

24 Aprile 2018

Pesatura container prima dell’imbarco, prevista dagli emendamenti alla convenzione SOLAS 74

23 Aprile 2018

INA18103 – Oggetto: Inail. Bando ISI 2017. Guida alla compilazione on line.

24 Aprile 2018

Roma, 23 aprile 2018

SIA18102
MQ

Oggetto: Trasporto rifiuti. Versamento dei diritti d’iscrizione all’Albo gestori ambientali. Contributi al SISTRI. Presentazione del MUD.

Si rammenta che entro il prossimo 30 aprile 2018 le imprese che svolgono servizi di trasporto dei rifiuti devono effettuare i seguenti adempimenti:

  • il versamento dei diritti d’iscrizione all’albo dei gestori ambientali
  • il pagamento del contributo al SISTRI (solo per imprese che trasportano rifiuti pericolosi);
  • la compilazione e la presentazione del MUD (denuncia annuale rifiuti).

DIRITTO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI – Entro lunedì 30 aprile 2018 le imprese iscritte all’Albo dei gestori ambientali devono corrispondere il diritto annuale d’iscrizione, mediante versamento alla Sezione regionale ove sono iscritte, in base all’articolo 24 del DM 120/2014 (Regolamento albo gestori).

Il diritto annuale va corrisposto per ciascuna categoria e classe per le quali l’impresa è iscritta, nei seguenti importi:

A)    ISCRIZIONI ai sensi art. 212, comma 8 del D Lgv 152/06 (categoria 2bis e 3bis) – importo 50,00€:
categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti  pericolosi  che  effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti  pericolosi  in quantità non eccedenti trenta kg. o trenta litri  al  giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152) 

categoria  3-bis: distributori e installatori apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),  trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  in  nome  dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con  i  Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; 

B)    ISCRIZIONI ALTRE CATEGORIE DEL D.M. 120/1998

  • Suddivisi per categorie e relative classi:

 Categorie 1 (trasporti urbani e gestione centri di racolta),

Popolazione servita

Importi

a

Superiore o uguale a 500.000 abitanti

Euro 1.800

b

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

Euro 1.300

c

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

Euro 1.000

d

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

Euro 750

e

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

Euro 350

f

Inferiore a 5.000 abitanti

Euro 150

Categorie 4  (trasporti speciali),  5 (trasporti pericolosi),

6 (trasporti transfrontalieri)  e  8 (intermediari e commercianti)

Classe

Tonnellate annue di rifiuti trattati

Importi

a

Superiore o uguale a 200.000 tonnellate

Euro 1.800

b

Superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate

Euro 1.300

c

Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Euro 1.000

d

Superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate

Euro 750

e

Superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Euro 350

f

Inferiore a 3.000 tonnellate

Euro 150

Categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto)

Classe

Lavoratori cantierabili

Importi

a

Oltre euro 9 milioni

Euro 3.100

b

Fino a euro 9 milioni

Euro 2.050

c

Fino a euro 2,5 milioni

Euro 1.300

d

Fino a euro 1 milione

Euro 650

e

Fino a euro  200mila

Euro 300

N.B. Alle imprese delle categorie 9 e 10 che risultino registrate ai sensi del Regolamento 1221/2009/Ce (Emas), si applica il trenta per cento degli importi di cui alla presente tabella

CONTRIBUTO AL SISTRI 2018 – Relativamente a questo contributo si ricorda che, in forza dell’art. 7 del DM 30.03.2016, n. 78, esso va versato entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’iscrizione dell’anno in corso, da parte delle sole imprese che svolgono il trasporto dei rifiuti pericolosi (quelle che trasportano rifiuti speciali non pericolosi sono state esentate dal SISTRI e dai relativi contributi, con DM Ambiente 24/4/2014 emanato ai sensi della legge 125/2013).

Gli importi dei contributi variano in funzione delle black-box possedute da ciascuna impresa iscritta, secondo la tabella allegato I al citato DM 30.03.2016 e qui riporta in copia.

Nonostante sulla questione “contributi al SISTRI” non si sia ancora chiusa la controversia aperta con il Ministero dell’Ambiente, si evidenzia che il loro mancato pagamento alla scadenza espone le imprese inadempienti alla pesante sanzione amministrativa prevista dall’articolo 260-bis, comma 2 del testo unico ambientale (D. Lgv. 152/2006). Sanzione ridotta del 50% negli ultimi due anni (da ultimo in base alla legge 205 del 27 dicembre 2017), pari a 7.750 €.

Si rammenta anche che in base alla stessa legge 205/2017 è stata prevista una specifica procedura di recupero dei contributi annuali SISTRI dovuti e non versati, che rende applicabile la prescrizione ordinaria decennale al nuovo sistema di riscossione (comunicazione avvio procedimento con sollecito di pagamento; determinazione del debito; modalità semplificate di regolarizzazione del debito con ravvedimento operoso ed estinzione della sanzione di cui all’art. 260-bis, comma 2, t.u. ambientale). Detta procedura dovrà essere dettata con decreto non regolamentare del Ministro dell’Ambiente, che al momento – causa anche la sostituzione del Governo – non risulta ancora esser stato emanato.

PRESENTAZIONE DEL MUD – Entro il 30 aprile 2018 le imprese che esercitano un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari), ovvero svolgono operazioni di recupero e smaltimento degli stessi, sono obbligate a compilare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) relativo alla quantità e qualità dei rifiuti trattati nel 2017 (MUD 2018) ed inviarlo telematicamente alla propria Camera di Commercio.

La modulistica e le istruzioni da utilizzare per la compilazione della dichiarazione ambientale 2017 sono state approvate con il nuovo DPCM 28 dicembre 2017 (su. S.O. n. 64 alla G.U. n. 303 del 30.12.2017).

Il nuovo “Modello unico di dichiarazione ambientale” sostituisce quello utilizzato negli ultimi anni, originariamente recato dal Dpcm 17 dicembre 2014 e poi confermato dal Dpcm 21 dicembre 2015.

Nel link sottoindicato si riporta l’allegato I al DM 78 del 2016, con la tabella dei contributi al SISTRI.

Cordiali saluti.

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SIA18102

Allegato 1 DM 78