SIA18046 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. D.M. Ambiente 1 febbraio 2018.

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Roma, 12 febbraio 2018

SIA18046
MQ

Oggetto: Trasporto rifiuti. Modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. D.M. Ambiente 1 febbraio 2018.

Il Ministero dell’Ambiente, in attuazione della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ed in particolare della disposizione che consente di stabilire modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (art. 1, comma 123), ha ora emanato il relativo decreto attuativo 1° febbraio 2018, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2018.

Con tale decreto, immediatamente vigente, vengono definite modalità semplificate sia per la compilazione del formulario, in particolare nel caso di raccolta presso più produttori o detentori dei citati rifiuti con lo stesso veicolo, sia per la tenuta del conseguente registro di carico e scarico; mentre la menzionata legge 124/2017 prevede anche possibili modalità semplificate d’iscrizione all’albo gestori ambientali dei soggetti che svolgono dette attività.

Riguardo alla compilazione del formulario, l’articolo 3 del decreto stabilisce un particolare modello (allegato A), diverso da quello tradizionale previsto dal DM 145 del 1998, che si può utilizzare per la raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi o non ferrosi fino ad un massimo di 10 produttori (o detentori dei rifiuti stessi), a condizione che l’attività di micro-raccolta si concluda nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio.

Detto formulario, a differenza di quello tradizionale, viene emesso in quattro copie direttamente dal trasportatore. In esso vanno indicati, nell’ordine cronologico in cui avvengono, i ritiri con i dati dei produttori/ detentori dei rifiuti, fino ad un massimo di dieci (per raccolte con oltre 10, va emesso un formulario per ogni gruppo di 10 produttori/detentori), con l’ora del ritiro presso ciascuno degli stessi. Le modalità di compilazione di questo formulario sono le stesse previste dal citato DM 145/98 (allegato C), illustrate con la circolare interministeriale 4 agosto 1998 e con le precisazioni indicate nell’allegato B al decreto in oggetto (cioè che il destinatario annota nel suo registro di carico/scarico il peso totale da lui accettato, con l’elenco dei singoli conferitori ed i relativi pesi/volumi dei rifiuti conferiti, e con le eventuali caratteristiche di pericolo inserite solo nel caso di rifiuti non pericolosi ma sottoposti a normativa ADR).

Una copia del formulario è conservata dal trasportatore ed una dal destinatario, che provvede a trasmettere la quarta copia in originale all’ultimo produttore del percorso di micro-raccolta effettuato. Una fotocopia del formulario viene trasmessa dal destinatario (anche tramite PEC) agli altri produttori/detentori dei rifiuti intervenuti. Ogni soggetto conserva la copia del formulario per cinque anni.

In merito alla tenuta dei registri di carico e scarico, l’articolo 4 del decreto stabilisce che i trasportatori dei citati rifiuti possono effettuarla con la semplice conservazione, in ordine cronologico e per cinque anni, dei formulari sopra indicati.

Riguardo all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, oltre all’ordinaria iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), la legge 124/17 prevede che entro 30 giorni dal decreto di semplificazione ora emanato, l’Albo gestori individua specifiche modalità semplificate e determina quantitativi annui massimi (dell’attività di raccolta e trasporto) per poter usufruire di detta iscrizione semplificata.

Nel rimandare quindi a quando verrà adottata la relativa delibera da parte del Comitato Nazionale Albo Gestori (di cui Conftrasporto è componente effettiva), si fa fin da ora presente che per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi di rottami ferrosi e non ferrosi da parte delle Associazioni di volontariato e degli Enti religiosi che svolgono attività occasionale (non oltre 100 tonnellate annue, per massimo 4 giornate l’anno) le stesse devono operare d’intesa con i Comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo gestori, con modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.

Nel link sottoindicato si riportano: il DM Ambiente 1° febbraio ed i suoi due allegati; il DM Ambiente 145/98, la circolare interministeriale 4 agosto 1998, nonché stralcio della legge 124/2017.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

SIA18046

DM Ambiente 1° febbraio

DM Ambiente 145/98

circolare interministeriale 4 agosto 1998

stralcio della legge 124/2017