Trasporto Rifiuti. Responsabile tecnico delle imprese
19 Ottobre 2017Traforo Monte Bianco
20 Ottobre 2017Roma, 20 ottobre 2017
SIA17237
MQ
Oggetto: Trasporto rifiuti. Spedizioni transfrontaliere. Possibilità di utilizzo di veicoli in cessione temporanea.
Con delibera n. 9 del 9 ottobre 2017 il Comitato Nazionale si è interessato dell’effettuazione dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Per questi servizi i vettori esteri comunitari hanno invocato la possibilità (prevista nei loro ordinamenti giuridici e riconosciuta anche dal reg. UE 1071/2009) di utilizzare veicoli in cessione temporanea da parte di altra impresa, quale “altra forma di disponibilità” degli automezzi.
Nel nostro ordinamento, invece, le forme di disponibilità sono tassative (proprietà, vendita a rate, usufrutto, leasing, noleggio e comodato) ed in particolare nella normativa ambientale si prevede una disponibilità esclusiva dei veicoli da parte dei vettori che svolgono trasporto nazionale dei rifiuti.
Per risolvere questo annoso dibattito, il Comitato nazionale ha ora emanato la delibera 9/2017 che, fermo restando il principio della disponibilità esclusiva dei veicoli (indicati nei provvedimenti d’iscrizione all’albo nelle categorie 1, 4 e 5) per i trasporti nazionali di rifiuti (anche se effettuati da vettori comunitari in regime di cabotaggio stradale), consente nei trasporti transfrontalieri di utilizzare automezzi in cessione temporanea.
Tutto ciò a precise condizioni e limiti.
Innanzitutto la cessione deve svolgersi tra due imprese comunitarie, iscritte all’Albo gestori nella categoria 6 o anche nelle categorie 1, 4 e 5 ma in questo caso solo per i trasporti internazionali.
L’impresa cedente non deve essere sospesa dall’Albo; i veicoli temporaneamente ceduti non devono essere oggetto di ulteriori procedimenti d’iscrizione o variazione e possono trasportare solo rifiuti appartenenti ai codici EER di quelli per cui entrambe le imprese (cedente e cessionario) sono abilitate a movimentare.
L’impresa italiana (o anche estera) iscritta nelle categorie 1, 4 e 5 può utilizzare il veicolo ceduto in via temporanea solo ed esclusivamente per svolgere trasporti transfrontalieri di rifiuti (a tal fine verrà utilizzata nel provvedimento d’iscrizione la dicitura : “veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006”.
Nei casi (particolari) in cui, la cessione temporanea del mezzo fa venir meno la dotazione minima di mezzi dell’impresa iscritta, la sezione regionale provvede all’apertura del procedimento di cancellazione dall’Albo (art. 21, DM 120/2014).
La procedura per l’utilizzo dei veicoli in cessione temporanea è descritta nell’articolo 2 della delibera. Essa prevede una domanda di variazione telematica, su modello conforme all’allegato A, al quale si vede allegare il contratto per l’utilizzo di detto mezzo, con indicato il periodo in esame (all. C). Ricevuta la domanda, la Sezione rilascia una ricevuta della richiesta di variazione (all. B) che consente quindi l’uso temporaneo degli automezzi ivi indicati (con targa, telaio e classificazione).
Si evidenzia infine che questa delibera non favorisce affatto le imprese estere (che già nel loro ordinamento potevano sfruttare questa opportunità) ma consente anche alle imprese italiane di utilizzare un istituto non previsto nel nostro sistema giuridico, solo – è il caso di ribadirlo – ed esclusivamente per i trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Nel link sottoindicato si riporta il testo delle delibera n. 9 del 9 ottobre 2017.
Cordiali saluti.
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