SIA17217 – Oggetto: Albo gestori ambientali. Modifiche e integrazioni ai criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5

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Roma, 2 ottobre 2017

SIA17217
MQ

Oggetto: Albo gestori ambientali. Modifiche e integrazioni ai criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4  e 5 

Con la delibera n. 8 del 12 settembre 2017 (richiamata in gazzetta ufficiale n. 228 del 29/9/2017) il Comitato Nazionale ha modificato i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’ Albo dei gestori ambientali delle imprese nelle categorie:

  • 1:   raccolta e trasporto rifiuti urbani;
  • 4:   trasporto rifiuti speciali non pericolosi e
  • 5 :  trasporto rifiuti speciali pericolosi
    già previsti dalla precedente delibera n. 5 del 3/11/2016 (cfr. circolare Conftrasporto SIA16280 del 22 dicembre 2016).

Le modifiche riguardano prevalentemente la categoria 1, sia quella generale della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che le sue sottocategorie particolari (attività di spazzamento meccanizzato; raccolta rifiuti ingombranti e multimateriale; raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali; di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; di rifiuti da centri di stoccaggio a impianti di recupero e smaltimento; di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade e raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati sulle spiagge o rive dei corsi d’acqua), e sono state adottate al fine di alleggerire l’onere di dotazione minima di veicoli e personale necessari per tali attività, in considerazione dell’evoluzione della tecnologica e degli strumenti effettivamente necessari per lo svolgimento dei citati servizi.

Anche le categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto dei rifiuti pericolosi) hanno subìto un lieve ritocco, necessario per consentire l’iscrizione nella classe minore (F – per quantitativi annui inferiori a 3mila tonnellate) ad imprese dotati di autoveicoli con piccole portate (il limite di 1 tonnellata è difatti stato ridotto a 0,5).

E’ appena il caso di ricordare che – come indicato nell’art. 3 della delibera n. 5 del 3/11/2016 – le iscrizioni già effettuate nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Gestori rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza, mentre al loro rinnovo quinquennale verranno applicati i nuovi criteri e requisiti risultanti dalla nuova delibera n. 8/2017.

Si riporta nel link sottoindicato il testo della delibera n. 8 / 2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori, con tutti i suoi allegati.

Cordiali saluti.

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SIA17217

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