Monday outlook – 19/03/2018
19 Marzo 2018Ocse – L’espansione economica globale si sta rafforzando. Pil Italia +1,5 nel 2018 – 14/03/2018
19 Marzo 2018Roma, 19 Marzo 2018
NOR18074
SM
Oggetto: Modifiche alla direttiva patenti. D.M. di recepimento.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 Marzo u.s è stato pubblicato il decreto MIT del 26 Gennaio 2018, che recepisce le modifiche agli allegati della direttiva U.E 2006/126 (cd. Direttiva patenti, recepita in Italia con d.lgs 59/2011 – d’ora in poi decreto), introdotte dalla direttiva U.E 2016/1106, in materia di rilascio/rinnovo della patente guida in presenza di patologie cardiovascolari o di diabete mellito.
Per quanto riguarda le patologie cardiovascolari (punto B, allegato III del decreto), dopo aver fissato il principio (alla lett. B.1) che le stesse giustificano l’introduzione di restrizioni temporanee o permanenti alla guida, il provvedimento ha individuato:
- le patologie che, ai fini del rilascio/rinnovo della patente, richiedono la certificazione del medico di una struttura pubblica specializzato in cardiologia. Appartengono a questo elenco (lettera B.2 del predetto allegato III) le tachiaritmie, l’impianto o la sostituzione di pacemaker permanenti, il bypass aorto – coronarico, l’ictus/attacco ischemico transitorio (TIA), l’ipertensione maligna, ecc… Peraltro, sempre in questi casi, la Commissione medica locale competente ai sensi dell’art. 119, comma 4 del c.d.s, può autorizzare il rilascio della patente con una durata inferiore a quella ordinaria.
- Le patologie più gravi che, invece, impediscono il rilascio/rinnovo dell’abilitazione alla guida (lettera B.3 del già citato allegato) Si tratta dell’impianto di un defibrillatore, dell’insufficienza cardiaca, di cardiomiopatie particolarmente gravi, ecc.. Tuttavia, anche in queste ipotesi è possibile procedere al rilascio/rinnovo della patente, purché ciò sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e, periodicamente, l’interessato venga sottoposto a visita medica per verificare se può guidare in sicurezza.
Per le persone affette dal diabete mellito (punto C, allegato III del decreto), la lettera C.1.1 ha stabilito il divieto di rilasciare/rinnovare la patente:
- a coloro che non abbiano consapevolezza adeguata dei rischi connessi all’ipoglicemia;
- al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, salvo che la richiesta di rilascio/rinnovo non sia supportata da un parere medico specialistico e da valutazioni mediche periodiche; nelle ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia, la patente non può essere rilasciata/rinnovata prima dei tre mesi successivi dall’ultimo episodio . In ogni caso, è previsto il rilascio/rinnovo dell’abilitazione in casi eccezionali e in presenza di parere motivato di un medico diabetologo di una struttura pubblica, a condizione che il soggetto venga sottoposto a valutazione medica periodica che ne garantisca l’idoneità alla guida pur in presenza di questa patologia.
Il testo del d.m è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


