NOR18068 – Oggetto: Rinnovo CQC. Validità del corso di formazione periodica seguito per una categoria, in caso di soggetto titolare di entrambe le categorie.

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Roma, 8 marzo 2018

NOR18068
MQ

Oggetto: Rinnovo CQC. Validità del corso di formazione periodica seguito per una categoria, in caso di soggetto titolare di entrambe le categorie.

Com’ noto la carta di qualificazione del conducente (CQC) va rinnovata ogni cinque anni, frequentando un corso di 35 ore, presso organismi autorizzati (tra cui quelli degli Enti di formazione facenti capo a talune Federazioni della scrivente).

I corsi di formazione periodica possono essere utilmente frequentati a partire da tre anni e sei mesi prima della scadenza della CQC (art. 13, comma 11, del DM 20.9.2013). Per cui si ha che:

  • per le CQC persone, con scadenza 9/9/2020, il corso parte dal 9 marzo 2017;
  • per le CQC merci, con scadenza 9/9/2021, il corso può partire dal 9 marzo 2018.

Nel caso in cui un soggetto sia titolare di entrambe le CQC (persone e merci), la disciplina prevista per il loro rinnovo (art. 13, comma 2, DM 20.9.2013) consente allo stesso titolare di seguire solo un corso di formazione periodica (normalmente quello per la CQC persone, che scade prima) e di essere esentato dall’obbligo di frequenza al corso per l’altra categoria.

Orbene, con circolare del 5 marzo 2018 (prot. n. 4779), la Direzione Generale della Motorizzazione ha confermato che la frequenza di un corso di formazione periodica consente al titolare di rinnovare anche l’altra, sebbene il corso seguito si sia svolto prima del limite minino per la partenza della formazione periodica prevista per l’altra categoria di CQC.

La Motorizzazione ha anche ribadito che, quale che sia il periodo in cui si è frequentato il corso di aggiornamento, il nuovo periodo quinquennale di validità delle due categorie di CQC decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione Civile.

Da ultimo si fa presente che non è stato ancora emanato – e probabilmente non verrà approvato in breve tempo – il decreto che consente di articolare in cinque anni la formazione periodica per il rinnovo della CQC (causa la necessità di adottare alcuni meccanismi, che la stessa Motorizzazione vorrebbe introdurre per accertare la presenza dei corsisi). D’altra parte, poiché da domani (9/3) decorre il termine iniziale utile per lo svolgimento dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC merci (anche per i soggetti che sono titolari di questa sola categoria di CQC), l’emanazione del provvedimento che rende possibile la formazione in cinque anni (con un modulo di formazione di 7 ore per ciascun anno) diventa anche inutile, ben potendo gli Enti di formazione articolare il loro corso nei 42 mesi che mancano alla scadenza della CQC dei corsisti.

Nel link sottoindicato si riporta la circolare del 5 marzo 2018 della D.G. Motorizzazione.

Cordiali saluti.

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NOR16068

circolare protocollo 4779 05-03-2018