NOR18065 – Oggetto: Costi minimi dell’autotrasporto. Sentenza della Corte Costituzionale.

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6 Marzo 2018

Roma, 6 Marzo 2018

NOR18065
SM

Oggetto: Costi minimi dell’autotrasporto. Sentenza della Corte Costituzionale.

Con la Sentenza n. 47 del 2 Marzo u.s, la Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca nei confronti dell’art. 83 bis del decreto legge 112/2008, nella versione applicata fino al Novembre 2011 (quindi, anteriormente alle determinazioni dell’Osservatorio sulle attività di trasporto, che ebbero inizio da quel mese per poi cessare nel Luglio del 2012).

Nel rimandare gli interessati alla lettura della Sentenza, evidenziamo che la Corte ha ritenuto la normativa in esame compatibile con:

  • l’art 41 della Costituzione. Infatti, l’utilità sociale che, secondo questa disposizione, può giustificare l’introduzione di limiti alla libertà di iniziativa economica privata, è stata rinvenuta nella necessità di garantire il preminente interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale. La Corte afferma che, nel disegno del legislatore, i costi minimi determinati dal MIT rappresentano “un limite al di sotto del quale potrebbero venire compromessi i livelli di sicurezza della circolazione stradale, in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle risorse umane e materiali da parte delle imprese di trasporto”. E’ ben vero che questo interesse può essere perseguito, ad esempio, tramite il rispetto della normativa sociale sul trasporto stradale, ma ciò non toglie che “non appare irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua tale obiettivo anche con strumenti indiretti, attraverso un sistema tariffario che eviti un’attività d’impresa che potrebbe portare all’adozione di comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale”;
  • l’art.3 della Costituzione, in quanto l’esclusione dei trasporti di cabotaggio dall’applicazione dei costi minimi, non contrasta con il principio di uguaglianza stabilito nella predetta norma. Invero, il cabotaggio “costituisce una prestazione occasionale, soggetta a limiti quantitativi, svolta da un’impresa non stabilità sul territorio nazionale, nell’ambito di un trasporto internazionale”; diversamente, prosegue la Corte, “..la disciplina nazionale…rivolgendosi all’attività d’impresa svolta in Italia (anche da imprese straniere con sede in Italia), non può trovare applicazione per tali categorie di trasporti”, anche perché ..”i parametri che concorrono alla formazione del costo minimo sono tipici dell’autotrasporto nazionale e tengono conto delle riduzioni del costo del carburante derivanti dalle norme sul parziale rimborso delle accise”.

La Corte evidenzia che la compatibilità della normativa sui costi minimi con la Costituzione e con le norme del Trattato U.E,  non è mai stata messa in discussione:

  • dal legislatore italiano (e, a questo proposito, la Sentenza ripercorre la giurisprudenza di favore formatasi in vigenza delle tariffe a forcella, rispetto alle quali – evidenzia la Corte, i limiti all’iniziativa privata introdotti dal d.l 112/2008 sono stati definiti “più lievi”);
  • né, tantomeno, dalla Corte di Giustizia visto che:
    • la Sentenza del 4 Settembre 2014 è stata emessa sui costi minimi determinati dall’Osservatorio che, anche secondo la Corte Costituzionale, devono ritenersi illegittimi in quanto decisi da un organismo composto “principalmente da rappresentanti delle associazioni di categoria di vettori e committenti”, per cui le relative decisioni potevano configurare “una determinazione orizzontale di tariffe minime imposte, idonea a restringere il gioco della concorrenza..”;
    • la successiva ordinanza del 21 giugno 2016, emessa in causa C-121/16, non ha rilevato profili di incompatibilità con il diritto comunitario, dei costi minimi decisi dal MIT.

Peraltro, sembra opportuno ricordare che il testo dell’art. 83 bis sul quale si è pronunciata la Corte Costituzionale non è più in vigore, essendo stato sostituito – a partire dal 1 Gennaio 2015 – dal sistema basato sull’obbligo, a carico del committente, di verificare preventivamente la regolarità contributiva del vettore tramite il portale del Comitato Centrale per l’Albo.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

NOR18065

Sentenza n. 47