AGGIORNAMENTO – Terminato il blocco del Tunnel del Gottardo
13 Dicembre 2017
ALB17274 – Oggetto: Albo Autotrasportatori. Pagamento quota 2018.
14 Dicembre 2017Roma,13 Dicembre 2017
NOR17273
SM
Oggetto: Marebonus. Pubblicazione in G.U del Regolamento di attuazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro dei Trasporti del 13 Settembre 2017, n. 176 (d’ora in poi: decreto), dal titolo “Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n.208 – Marebonus”.
Il decreto detta le regole di funzionamento dell’incentivo al trasporto combinato marittimo meglio noto come “Marebonus” che, sebbene previsto dalla Legge di Stabilità per il 2016 (art.1, comma 647 della Legge 208/2015), finora è rimasto sulla carta per una serie di problematiche emerse sia in fase di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione U.E, sia durante la predisposizione del regolamento attuativo della misura.
A norma dell’art. 15 del decreto, l’incentivo è concesso per il periodo 2017 – 2018 mentre, per quanto riguarda il 2019, l’operatività è stata subordinata alla presenza di idonea copertura finanziaria. Esso è riservato alle imprese armatrici operanti in Italia ed aventi sede nella U.E o in uno Stato membro dello S.E.E., in regola con i requisiti previsti dall’art. 5, comma 2 del decreto, che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’U.E o dello S.E.E (artt 5.1 e 6.1). Questi servizi marittimi “devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi (n.b: la massa complessiva del singolo veicolo deve essere superiore alle 3,5 ton – art. 7.3) e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unità di carico che il loro equivalente in carico sfuso” (art. 6.3). I progetti vanno accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno 3 imprese di autotrasporto di merci, clienti della linea indicata nel progetto (art. 6.6).
La misura del contributo ammonta a 10 centesimi di € per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale (art.7). A tal fine, per le rotte riportate nell’allegato A del decreto viene già specificato il numero di Km sottratti alla rete nazionale, mentre per i progetti diretti ad istituire nuovi servizi su nuove rotte, il numero di Km viene quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale nazionale evitato tra il porto di origine e quello di destinazione; in ogni caso, detto chilometraggio verrà pubblicato con successivo decreto dirigenziale (art. 8).
Per quanto riguarda l’impatto della misura per le imprese di autotrasporto clienti delle compagnie di navigazione beneficiarie:
- l’art. 7.5 obbliga dette compagnie “a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti, secondo quanto disciplinato all’art. 9”. Peraltro le stesse compagnie di navigazione, nella richiesta del contributo, assumono l’impegno a non aumentare le tariffe di listino (in rapporto all’andamento del tasso di inflazione) al netto della componente bunker;
- il riversamento non potrà essere inferiore (art.9):
- al 70%, per le imprese clienti che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo. Questa percentuale sale al 100% per i viaggi effettuati con linee di servizio marittimo in convenzione con amministrazioni pubbliche;
- all’80% per le imprese clienti con un numero di imbarchi minimo pari a 4000;
- condizione indispensabile per il riversamento del contributo alle imprese di autotrasporto clienti, è quello dell’esito positivo della verifica di regolarità condotta tramite il portale dell’Albo degli Autotrasportatori (art. 9.3). In particolare, la norma obbliga le imprese armatrici ad effettuare la predetta verifica vietando, in caso di esito negativo, il trasferimento della quota di contributo all’impresa di autotrasporto interessata. In caso di consorzi, il ribaltamento è effettuato a favore del consorzio stesso.
- Il contributo è trasferito all’impresa cliente sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, ed è effettuato dall’impresa armatrice entro e non oltre 60 gg dal suo ricevimento. Nei successivi 30 gg, sempre l’impresa armatrice è tenuta ad inviare al MIT la documentazione diretta a comprovare il trasferimento dell’importo spettante per ciascun cliente (art. 9.5);
- con successivo decreto dirigenziale da adottarsi entro 15 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento, verrà fissata la data iniziale per richiedere l’incentivo con il modello da utilizzare. Le domande dovranno pervenire al MIT entro e non oltre 45 gg dalla pubblicazione del suddetto decreto dirigenziale, tramite raccomandata a/r o pec;
- il contributo delle imprese armatrici verrà quantificato a consuntivo dell’annualità di riferimento, sulla base degli imbarchi effettuati dalle aziende clienti moltiplicati per i km sottratti alla rete stradale nazionale sulle rotte incentivate indicate nell’allegato A. A tal fine, entro e non oltre 30 gg dal termine di ciascun periodo di incentivazione, dette imprese dovranno presentare al MIT la documentazione riportata all’art. 13, tra cui il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, con la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale di queste ultime imprese, “attestante la veridicità dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione”.
Torneremo ad occuparci dell’argomento, non appena il MIT pubblicherà il decreto dirigenziale con le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese di navigazione.
Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


