
LAV18036 – Oggetto: Lavoro. Monitoraggio del traffico telefonico della sim aziendale in uso al dipendente. Limiti dettati dal Garante per la privacy.
30 Gennaio 2018
NOR18038 – Oggetto: Poste. Versamento del contributo annuale al MISE per il 2018.
30 Gennaio 2018Roma, 30 Gennaio 2018
LAV18037
SM
Oggetto: Lavoro. Contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali non rappresentative. Chiarimenti INL.
Con la circolare n. 3 del 25 Gennaio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce dei chiarimenti in merito alle problematiche legate alla mancata applicazione, da parte dell’impresa, dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; circostanza, questa, che – secondo quanto afferma l’Ispettorato, “pur in presenza di un principio di libertà sindacale, non è indifferente per il nostro ordinamento”.
L’Ispettorato ricorda che “l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi”. In particolare, l’inosservanza dei contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, comporta per l’impresa l’impossibilità di godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, così come stabilisce l’art.1, comma 1175 della Legge 296/2006;
Inoltre, il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative:
- costituisce il riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi. A questo proposito si richiama l’art.2, comma 25 della Legge 549/1995, secondo il quale “..in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”
- è l’unico strumento che, in presenza di un rinvio di legge, può modificare e/o integrare la normativa di alcuni istituti in materia lavoristica. E’ il caso, ad esempio, delle disposizioni del d.lgs 81/2015 (sulla disciplina organica dei contratti di lavoro) che contengono un rinvio alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale), in materia di lavoro intermittente, a tempo determinato e di apprendistato; in questi casi – precisa la nota in esame – l’applicazione di contratti privi della necessaria rappresentatività non solo è priva di effetti ma, a seconda delle ipotesi, può comportare anche la trasformazione del rapporto lavorativo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Pertanto, l’INL ha invitato i propri uffici territoriali ad attivare specifiche azioni di vigilanza per verificare quanto sopra.
Cordiali saluti.
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