LAV18036 – Oggetto: Lavoro. Monitoraggio del traffico telefonico della sim aziendale in uso al dipendente. Limiti dettati dal Garante per la privacy.

ACC18035 – Oggetto: Autotrasporto. Esame per Gestore dei trasporti. Sospensione di alcuni quiz dalla lista dei quesiti da somministrare alle prove d’esame.

30 Gennaio 2018

LAV18037 – Oggetto: Lavoro. Contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali non rappresentative. Chiarimenti INL.

30 Gennaio 2018

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LAV18037 – Oggetto: Lavoro. Contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali non rappresentative. Chiarimenti INL.

30 Gennaio 2018

Roma, 30 Gennaio 2018

LAV18036
SM

Oggetto: Lavoro. Monitoraggio del traffico telefonico della sim aziendale in uso al dipendente. Limiti dettati dal Garante per la privacy.

Con provvedimento dell’11 Gennaio u.s (pubblicato sulla newsletter del 26 Gennaio), il Garante per la privacy ha precisato i limiti entro i quali il datore di lavoro può controllare il traffico telefonico della sim aziendale in uso al proprio dipendente.

In particolare, nell’ambito di una richiesta di verifica preliminare di compatibilità con le norme sulla privacy, il Garante ha esaminato un sistema di analisi delle telefonate in entrata e in uscita dalle schede aziendali, gestito da una società di servizi esterna, che l’impresa datoriale ha chiesto di poter adottare per “valutare nel tempo l’adeguatezza del contratto con il provider del servizio telefonico… con l’obiettivo di ridurre i costi aziendali e ottimizzare la qualità del servizio”.

Il Garante ha autorizzato l’impiego di questo sistema obbligando, tuttavia, il datore di lavoro ad adottare degli accorgimenti, tra i quali segnaliamo i seguenti:

  • il monitoraggio del traffico telefonico della sim aziendale è consentito solo se abbia ..”un impatto sui costi effettivamente sopportati dalla società, alla luce della tariffazione prescelta (tale circostanza ad esempio non ricorre in caso di tariffe cd flat)”. Per quanto concerne le chiamate in entrata, il controllo è ammesso solamente se, tenuto conto del contratto stipulato con l’operatore telefonico, esse comportino degli addebiti di spesa per l’impresa;
  • i dati delle chiamate possono essere conservati per un periodo massimo di 6 mesi;
  • l’impresa titolare della sim deve adottare un disciplinare interno per regolare le condizioni di utilizzo della scheda telefonica e il trattamento dei dati, da pubblicizzare adeguatamente e da sottoporre ad aggiornamento periodico.
  • qualora l’impresa intenda addebitare al dipendente i costi delle chiamate personali, “.. i numeri di telefono riguardanti tali chiamate non dovranno essere raccolti (ma).. dovrà essere assicurato agli interessati un separato sistema di addebito e tariffazione”;
  • prima di dare inizio al trattamento dati, l’impresa deve fornire un’informativa ai dipendenti  completa degli elementi indicati all’art. 13 del Codice sulla privacy ( tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento e tempi di conservazione);
  • il file da inviare alla società incaricata dell’analisi del traffico telefonico, deve essere protetto mediante opportune tecniche di cifratura.

Il testo del provvedimento del Garante per la privacy, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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LAV18036

Provvedimento n.3