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LAV18015
SM
Oggetto: Lavoro. Svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione. Chiarimento INL.
Con circolare n.1/2018 dell’11 Gennaio u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 34, comma 1, del d.lgs 81/2008, in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.
In particolare, con l’abrogazione del comma 1 bis, art. 34 del d.lgs 81/2008 (avvenuta nel 2015 a cura dell’art. 20, comma 1, lett. g del d.lgs 151/2015), il datore di lavoro può svolgere direttamente i predetti compiti anche nelle imprese o unità produttive con più di 5 lavoratori, fermo restando l’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione previsti per addetti antiincendio e per addetti al primo soccorso.
Questa facoltà – come ha ora precisato l’INL – non significa che il datore possa provvedervi da solo né che sia esonerato dal rispetto degli obblighi previsti, nei suoi confronti, dall’art. 18 del d.lgs 81/2008. Infatti, il datore è tenuto a “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l’obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t)”. Va inoltre rilevato che, come previsto dall’art. 43 comma 2, “ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”
Pertanto – conclude l’INL – nello svolgimento dei suddetti compiti il datore di lavoro dovrà comunque avvalersi dei lavoratori incaricati dell’attuazione di queste misure, da designare in modo adeguato e sufficiente tenendo conto delle dimensioni aziendali, dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Il testo della nota è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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