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5 Dicembre 2017
FRM17269 – Oggetto: Dati ed informazioni sugli ultimi tre decreti per i contributi alla formazione. Punto della situazione sugli incentivi agli investimenti 2016.
5 Dicembre 2017Roma, 5 Dicembre 2017
LAV17268
SM
Oggetto: Lavoro. Apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Erogazione della formazione di base e trasversale.
Con l’interpello n. 5 del 30 Novembre u.s, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sulla formazione integrativa (tramite offerta formativa pubblica) dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunti con la formula del contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età (si tratta dell’ipotesi disciplinata dall’art. 47, comma 4 del d.lgs 81/2015).
Più precisamente, il parere dell’INL è stato sollecitato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, il quale ha chiesto se l’obbligo di svolgere la predetta formazione integrativa fosse configurabile anche per quei lavoratori che hanno già maturato delle competenze di base e trasversali nell’ambito di esperienze lavorative pregresse, oppure che hanno seguito percorsi formativi legati a un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Nella sua risposta, l’Ispettorato ha richiamato i contenuti delle Linee guida per la disciplina di questa forma contrattuale, elaborate dalla Conferenza Stato – Regioni il 20 Febbraio 2014, che assegnano alla formazione di base e trasversale l’obiettivo di fornire al lavoratore una serie di competenze di carattere “generale”, a prescindere dalle mansioni effettivamente svolte (si tratta, ad es., delle nozioni sull’adozione di comportamenti sicuri, sull’organizzazione e la qualità aziendale, sulla capacità relazionale e di comunicazione, ecc..).
Di conseguenza, tenuto conto sia della genericità dei contenuti formativi sia dei particolari obiettivi legati a questa ipotesi di apprendistato (ovvero favorire il reinserimento di persone momentaneamente disoccupate, a prescindere dall’età anagrafica), l’Ispettorato ha concluso che, nei casi prima visti, l’erogazione della formazione integrativa deve ritenersi ultronea e, pertanto, non riveste carattere obbligatorio.
Il testo della nota dell’INL è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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