LAV17264 – Oggetto: Lavoro. Decontribuzione per le imprese in CIGS che stipulino contratti di solidarietà difensiva. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.

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Roma, 28 Novembre 2017

LAV17264
SM

Oggetto: Lavoro. Decontribuzione per le imprese in CIGS che stipulino contratti di solidarietà difensiva. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Com’è noto, a partire dal 30 Novembre p.v e fino al 10 Dicembre 2017, le imprese in CIGS che hanno stipulato un contratto di solidarietà difensiva entro il 30 Novembre di quest’anno (o che nel 2016, abbiano avuto in corso un contratto di solidarietà), possono richiedere la decontribuzione disciplinata dal d.lgs 510/96 con le modalità indicate nel decreto interministeriale (lavoro/economia) del 27 Settembre 2017 (vedi, per gli approfondimenti, la nota Conftrasporto LAV17219 del 5 Ottobre u.s).

La riduzione contributiva – ricordiamo – è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro e, da quest’anno, è ammessa anche per quei contratti di solidarietà che non indichino strumenti per migliorare la produttività dell’azienda, in misura almeno pari allo sgravio.

Alla vigilia della presentazione delle domande di ammissione, il Ministero del Lavoro ha pubblicato due circolari esplicative (la n. 18 e la n.19, entrambe del 22 Novembre) che, in estrema sintesi, prevedono quanto segue:

  • la riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%;
  • lo sgravio contributivo è riconosciuto per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e –comunque- per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà. A questo proposito, la circolare n. 19 ha previsto che in presenza di più accordi di solidarietà benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo;
  • l’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è inviata a mezzo PEC al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione- utilizzando la modulistica e nel rispetto delle modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it . Contestualmente, al fine di permettere un primo monitoraggio, l’istanza deve essere inoltrata all’INPS sempre in via telematica;
  • nell’istanza, a pena di inammissibilità, l’impresa deve dichiarare la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line;
  • il provvedimento di ammissione o di diniego del beneficio per difetto dei presupposti essenziali, va adottato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

I testi delle due circolari ministeriali sono disponibili ai link sottoindicati.

Cordiali saluti.

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LAV17264

Circolare n. 18

Circolare n. 19 integrativa della circolare n.18