FIS18137 – Oggetto: nozione di stabile organizzazione in Italia di impresa estera, ai fini IVA. Sentenza della Corte di Cassazione

CIR18136 – Oggetto: utilizzo delle targhe prova su veicoli immatricolati. Nuova nota del Ministero dell’Interno.

30 Maggio 2018

Il Vice Presidente Paolo Uggé ricevuto dalla Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Mara Carfagna

31 Maggio 2018

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31 Maggio 2018

Roma, 30 Maggio 2018

FIS18137
SM

Oggetto: nozione di stabile organizzazione in Italia di impresa estera, ai fini IVA. Sentenza della Corte di Cassazione.

Con sentenza n.12237 del 18 Maggio scorso (che si allega), la V sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’esistenza in Italia di una sede direzionale di un raggruppamento estero, di per se non costituisce circostanza idonea ad integrare il presupposto della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indispensabile affinché l’attività svolta a beneficio del suddetto raggruppamento sia imponibile nel nostro Paese ai fini IVA.

Nelle motivazioni della Sentenza, la Cassazione ha richiamato la definizione di stabile organizzazione desunta dall’art.5 del Modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione, con l’integrazione dei requisiti previsti dall’art. 9 della Sesta direttiva Cee n.77/388 per l’individuazione di un centro di attività stabile.

Più precisamente:

  • per aversi una stabile organizzazione ai fini fiscali, è necessario che vi sia “..una struttura dotata di risorse materiale ed umane.. alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari con l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di Know how”. La prova dell’esistenza di questa struttura – prosegue la Corte – può ricavarsi anche da elementi indiziari, “..quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza”;
  • in materia di IVA, per la definizione di stabile organizzazione occorre riportarsi al concetto di centro di attività stabile di cui alla predetta Sesta direttiva CEE, secondo l’interpretazione fornita in questi anni dalla Corte di Giustizia U.E  per effetto della quale “è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di (cessioni di beni o prestazioni di servizi)”.

Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto insufficiente a dimostrare l’esistenza in Italia di un centro di attività stabile, la circostanza che le riunioni di alcuni manager del Gruppo estero si fossero svolte presso la sede italiana, “non essendo emersi dalla documentazione versata in atti la sussistenza di una struttura idonea e di un apporto umano e tecnico”.

Cordiali saluti

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FIS18137

Sentenza 12237