FIS17249 – Oggetto: Super e Iper ammortamento per i beni acquisiti in leasing. Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Monday outlook – 06/11/2017

6 Novembre 2017

LAV17250 – Oggetto: sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita-lavoro. Nota Inps.

7 Novembre 2017

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LAV17250 – Oggetto: sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita-lavoro. Nota Inps.

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Roma, 6 Novembre 2017

FIS17249
SM

Oggetto: Super e Iper ammortamento per i beni acquisiti in leasing. Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con la Risoluzione n.132/E dell’Agenzia delle Entrate del 24 Ottobre u.s, sono stati forniti alcuni chiarimenti sull’operatività del super e dell’iper ammortamento per le acquisizioni in leasing operate dopo il 31.12.2017 ed entro il periodo di proroga delle agevolazioni fissato al 30 Giugno 2018 (per il super ammortamento) e al 30 settembre 2018 (per l’iper ammortamento).

Come si ricorderà (vedi la nota Conftrasporto FIS16282 del 23 dicembre 2016), la legge di bilancio 2017 (in particolare, l’art.1, comma 8 della legge 232/2016) ha previsto l’operatività delle due misure fino al 31 dicembre p.v, con proroga entro il 30 giugno/30 settembre 2018 purché, entro il 31 dicembre p.v, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisizione.

La questione portata all’attenzione dell’Agenzia riguarda la possibilità per il soggetto di optare per l’acquisizione del bene in leasing entro il 30 giugno/30 settembre 2018, dopo aver manifestato – entro il 31 dicembre di quest’anno – l’intenzione di acquistare il medesimo bene in proprietà, effettuando il relativo ordine e versando al fornitore un acconto nella misura sopra indicata.

L’Agenzia delle Entrate ha dato il proprio benestare a questa ipotesi purché l’investitore, in alternativa:

  1. compensi l’acconto già versato al fornitore con il maxi canone iniziale, dovuto alla società di leasing che ha acquistato il bene dal suddetto fornitore;
  2. ottenga dal fornitore la restituzione dell’acconto. In questo caso, è necessario che:
  • in sede di stipula del contratto di leasing, al locatore venga corrisposto un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto;
  • nel contratto di leasing, venga inserito il riferimento all’ordine effettuato in origine con il fornitore del bene

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS17249

Risoluzione Agenzia Entrate