CIR17259 – Oggetto: Codice della strada. Cittadino straniero trovato privo di patente di guida. Sanzioni applicabili.

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Roma, 16 Novembre 2017

CIR17259
SM

Oggetto: Codice della strada. Cittadino straniero trovato privo di patente di guida. Sanzioni applicabili.

Con una nota del 13 Novembre u.s, la Direzione centrale per la polizia stradale del Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza sulle sanzioni del codice della strada applicabili al cittadino straniero – di nazionalità europea o extracomunitaria – quando, durante un controllo su strada, venga trovato privo della patente di guida.

Dopo aver richiamato le disposizioni del c.d.s dedicate ai titolari di patente estera (in particolare, gli artt.135, 136 bis e 180), che obbligano questi ultimi ad osservare le norme del medesimo codice quando circolino sulle strade italiane, il Ministero ha affermato che nei confronti dei predetti conducenti:

  • si applica in via immediata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180 c.d.s – commi 1 e 7  (pagamento di una somma da un minimo di 419 € ad un massimo di 1.682 €), legata alla mancanza momentanea di un documento da tenere obbligatoriamente a bordo del mezzo, seguita dall’invito ad esibirlo entro un certo termine recandosi presso un ufficio di polizia. Trascorso invano questo termine, il Ministero ritiene che si debba procedere alla contestazione dell’art.116, commi 15 e 17 del c.d.s, senza dover compiere ulteriori accertamenti (altrimenti necessari per i titolari di patente italiana); questa norma, com’è noto, sanziona la guida senza aver ottenuto la patente corrispondente, oppure con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei prescritti requisiti fisici e psichici, prevedendo il pagamento dell’ammenda da 2.257 a 9.032 € e la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi oppure – in caso di recidiva – della confisca. A questa conclusione – come ha spiegato il Ministero – si perviene viste le difficoltà oggettive di verificare, tramite la consultazione di pubblici registri o altri sistemi, se la patente estera esista o meno nella realtà.
  • Peraltro, qualora sin dal momento del controllo su strada, sussistano elementi sufficienti (da riportare nel verbale) per ritenere che il conducente estero non ha conseguito la patente di guida oppure che gli è stata revocata, l’agente può contestare immediatamente la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17 c.d.s, senza doverla far precedere dalla richiesta di esibizione ex art.180 c.d.s.

Il testo della nota del Ministero, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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CIR17259

Circolare Ministero Interno