
INP17199 – Oggetto: Inps. Certificazioni di malattia redatte in modalità cartacea.
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11 Settembre 2017Roma, 8 Settembre 2017
NOR17200
SM
Oggetto: avvio del registro nazionale degli aiuti di stato.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 Luglio u.s è stato pubblicato il decreto interministeriale (Sviluppo economico e Economia e Finanze) del 31 Maggio 2017, n. 115 (in vigore dal 12 Agosto u.s), che istituisce il Registro nazionale per gli aiuti di stato.
Il decreto prevede per tutti i soggetti concedenti misure di aiuto, l’obbligo di procedere alla registrazione dei relativi regimi. Inoltre, prima di erogare la misura, il soggetto concedente dovrà interrogare il Registro per appurare se vi sono ostacoli alla concessione, richiedendo la visura aiuti. Questo documento (previsto dall’art.13, comma 3 del provvedimento), “identifica, con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato, gli aiuti SIEG, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi ad un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto individuale concesso, sono indicati l’importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazionedel quale l’aiuto e’ concesso, con i riferimenti della data e dell’ora di ultimo aggiornamento disponibile.” In esito alla visura, il Registro nazionale aiuti rilascia il «Codice Concessione RNA – COR».
Per quanto riguarda gli aiuti “de minimis”, la visura Aiuti de minimis (prevista all’art. 14, comma 3) identifica gli aiuti che ricadono in questo regime concessi all’impresa nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. In particolare, con riferimento a ciascun aiuto, sono indicati l’importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione del quale la misura è stata erogata. In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti rilascia il «Codice Concessione RNA – COR», qualora l’importo dell’aiuto individuale per il quale e’ in corso la registrazione e’ pari o inferiore all’importo dell’aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa. Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell’aiuto individuale qualora l’importo di quest’ultimo superi quello dell’aiuto concedibile, ferma restando la possibilita’, ove prevista dal regime di aiuti, di effettuare la registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.
A partire dal 1 Luglio 2020, il controllo del massimale degli aiuti de minimis già concessi verrà fatto esclusivamente mediante il Registro nazionale degli aiuti; fino a quella data, esso avverrà avvalendosi anche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari.
E’ prevista anche la cd visura deggendorf (art.15, comma 2), la quale consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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