
NOR17191 – Oggetto: Decreto Mezzogiorno. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
5 Settembre 2017
INT17193 – Oggetto: Trasporti internazionali. Compilazione dei certificati Annex 4, 5 e 6
5 Settembre 2017Roma, 5 Settembre 2017
NOR17192
SM
Oggetto: Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 Agosto è stata pubblicata la Legge 124 del 4 Agosto (in vigore dal 29 Agosto u.s), in materia di mercato e concorrenza.
Tra le disposizioni di maggiore interesse contenute, segnaliamo le seguenti:
- Apertura al mercato delle notificazioni, a mezzo posta, degli atti giudiziari e dei verbali di infrazione del codice della strada (Comma 57)
Le modifiche introdotte al Decreto legislativo 261/1999 (artt. 2, 4, 5) prevedono la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017, dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, nonché dei servizi collegati alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.
Gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai predetti servizi saranno determinati dall’Autorità nazionale di regolamentazione (l’organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui all’art. 1, comma 2, lettera u-quater del Dlgs 261/99 le cui funzioni sono affidate ad Agcom), entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
- Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui (Comma 135)
La disposizione, modificando l’articolo 28 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), stabilisce che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, laddove condizionino l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione – ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito – debbano accettare la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo,. Nel caso in cui la polizza sia necessaria per l’ammissione al finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario.
Nel caso in cui, all’atto della stipula del finanziamento, il cliente sottoscriva una polizza proposta dalla banca, dall’istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, egli ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni senza che ciò produca ripercussioni sul contratto di finanziamento (che rimane valido ed efficace).
- Assicurazione RC auto (Commi da 2 a 37)
Con alcune modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), viene significativamente riformata la disciplina dell’ assicurazione RC auto.
In particolare, mediante la sostituzione del comma 1 dell’art. 132 (relativo all’obbligo a contrarre delle compagnie di assicurazione), si chiarisce che in presenza di informazioni fornite dal contraente non o corrette o veritiere, le imprese di assicurazione possono rifiutare le proposte per l’assicurazione obbligatoria loro presentate e proporre un nuovo preventivo ricalcolando il premio.
Gli intermediari devono informare il consumatore sui premi relativi al contratto base di assicurazione rca offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari, mediante collegamento telematico al preventivatore, consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero dello sviluppo economico.
Attraverso una integrazione all’art. 170-bis, viene precisato che la risoluzione alla naturale scadenza del contratto di assicurazione debba valere anche per le coperture relative ai rischi accessori alla responsabilità civile verso terzi.
Con una integrazione all’art.128, per i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti (categoria M2 e M3), si prevede un importo di copertura minimo di 15 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone e di 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Tali massimali saranno raddoppiati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge.
Attraverso l’inserimento dell’art. 132-ter, viene stabilito che le compagnie sono tenute a praticare una riduzione significativa del premio assicurativo, da determinarsi secondo i criteri e le modalità che stabilirà l’IVASS con proprio regolamento, nel caso ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria, accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione; b) vengano installati, su proposta dell’impresa di assicurazione e a spese della stessa (o siano già presenti e portabili), meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nera); c) vengano installati, su proposta dell’impresa di assicurazione e a spese della stessa (o siano già presenti), meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
Uno sconto aggiuntivo deve essere applicato ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate con cadenza almeno biennale dall’IVASS, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni (sulla base di quanto risulta dell’attestato di rischio) e che, a seguito della stipula del contratto, abbiano installato o installino il dispositivo per la registrazione dell’attività del veicolo. Nei procedimenti civili, in caso di coinvolgimento in sinistri di veicoli dotati di siffatti dispositivi antifrode, le risultanze di quest’ultimi formano piena prova dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione dei predetti dispositivi. Sempre per gli assicurati con veicoli dotati dei meccanismi elettronici di registrazione dell’attività (scatola nera), le variazioni peggiorative da apportare alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio assicurativo devono essere inferiori a quelli applicati agli assicurati sprovvisti di tali meccanismi; analogo trattamento preferenziale dovrà valere, qualora l’assicurato, successivamente al verificarsi di un sinistro, accetti l’istallazione di uno dei dispositivi antifrode, di cui all’art.132-ter, sul proprio veicolo.
Si stabilisce, altresì, l’obbligo per le imprese assicuratrici di pubblicare sul proprio sito internet le entità delle riduzioni dei premi assicurativi previsti, garantendo forme di pubblicità che ne rendano chiara l’applicazione; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 mila euro.
In riferimento alle modalità di ristoro per i sinistri, viene fatta salva la possibilità per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato, effettuata da imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia che, a loro volta, dovranno fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate (l’attuazione di quanto sopra è comunque legata ad un’intesa tra le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori).
Con l’introduzione dell’art.149-bis, si prevede che, in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni a seguito di incidente a veicolo o natante, per poter procedere al rimborso vi è l’obbligo di presentare la fattura emessa da parte di un’impresa di autoriparazione abilitata che ha effettuato le riparazioni.
Con alcune integrazioni all’art. 135, vengono introdotte disposizioni più stringenti in materia di testimoni di sinistri stradali con soli danni a cose. Si prevede in particolare che, a pena dell’inammissibilità della prova testimoniale addotta, l’identificazione di eventuali testimoni deve risultare sin dalla denuncia di sinistro o, comunque, dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In caso di giudizio, il giudice potrà disporre l’audizione di altri testimoni solo in caso di comprovata impossibilità di procedere alla loro tempestiva identificazione con le modalità sopra esposte. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti, è tenuto a segnalare alla Procura della Repubblica competente i nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause negli ultimi cinque anni.
Infine, con una modifica all’art.201 del Codice della Strada (notifica delle violazioni), viene introdotta la possibilità che la violazione dell’obbligo dell’assicurazione civile verso terzi venga accertata mediante dispositivi e apparecchiature elettroniche, incrociando i dati rilevati con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore non assicurati civilmente verso terzi. Si prevede, inoltre, che tale accertamento possa avvenire anche in automatico, senza la presenza degli organi di polizia titolati a effettuare il controllo, utilizzando dispositivi elettronici omologati.
- Delega per Riforma Autoservizi pubblici non di linea (Commi da 179 a 183)
Viene attribuita al Governo la delega per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, con facoltà di adottare un decreto legislativo (su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministro dello Sviluppo Economico) entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
- Locazione senza conducente autobus (Comma 183)
Con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 84 del Codice della Strada (locazione senza conducente), si dà facoltà alle imprese impegnate in attività di trasporto persone con noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti iscritte al Registro Elettronico Nazionale, di utilizzare veicoli di proprietà di altre imprese iscritte al REN e impegnate nella medesima attività, utilizzando un contratto di locazione.
- Sistema Nazionale Monitoraggio della logistica (Commi da 188 a 192)
Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, presso il MIT è istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Al funzionamento del SiNaMoLo contribuiscono, con meccanismi di cooperazione da identificare, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, saranno definite le modalità di attuazione del SiNaMoLo, per le quali viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dal 2018.
- Metalli ferrosi e non ferrosi (Commi 124 e 125)
Viene demandata al Ministero dell’Ambiente e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali l’adozione di provvedimenti volti a prevedere semplificazioni procedurali in tema di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
Il testo del provvedimento è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


