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28 Agosto 2017Roma, 28 agosto 2017
NOR17186
GC
Oggetto: Ferrobonus. Contributi ed incentivi per l’intermodalita’
Si comunica che nella G.U. Serie Generale n. 190 del 16 agosto 2017 è stato pubblicato il Regolamento n. 125 del 14 luglio 2017 recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649 (Ferrobonus), della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Le azioni previste nel predetto Regolamento sono finalizzate ad incentivare servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2.
L’ammontare complessivo degli incentivi è di circa 60.000.000 di Euro spendibili sul biennio 2017-2018.
I soggetti beneficiari dei contributi sono le imprese, con sede nell’ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società, ivi incluse le società cooperative.
All’atto di presentazione della domanda, le imprese richiedenti i contributi devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, l’amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
- possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231;
- non trovarsi nelle condizioni che non consentano la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- avere restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata già disposta la restituzione;
- non rientrare tra le imprese che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
L’incentivo FERROBONUS è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (ovvero quel trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, con rottura di carico) e operatori del trasporto combinato (MTO) che commissionino alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnino:
- a mantenere per la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale oppure trasbordato (in termini di treni*Km percorsi sulla rete ferroviaria nazionale) non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
- ad incrementare per i successivi 12 mesi consecutivi il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
- a mantenere, per ulteriori 24 mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo periodo di 12 mesi di erogazione del contributo.
Si evidenzia che ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.
All’impresa che rispetta gli impegni sopra riportati è riconosciuto un contributo calcolato in ragione dei treni*km percorso effettuati nei 12 mesi decorrenti dall’entrata in vigore del Regolamento, fino ad un tetto massimo di 2,50 euro per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato effettuato.
Gli MTO beneficiari del contributo sono tenuti al ribaltamento di una quota dell’incentivo ricevuto verso gli utenti del servizio ferroviario.
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 2 ottobre 2017 inviando apposita domanda all’indirizzo pec: incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it
Per maggiore dettaglio si allega la normativa di riferimento nonché i modelli da utilizzare per la presentazione della domanda relativa all’accesso ai contributi.
Cordiali saluti
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Allegato1 ferrobonus modello di domanda


