NOR17140 – Oggetto: Pesatura Container prevista dalla Normativa SOLAS. Nuova circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, n. 133/2017

La Settimana Sindacale

9 Giugno 2017

Confcommercio – Anche ad aprile il disagio sociale fa marcia indietro – 11/06/2017

12 Giugno 2017

La Settimana Sindacale

9 Giugno 2017

Confcommercio – Anche ad aprile il disagio sociale fa marcia indietro – 11/06/2017

12 Giugno 2017

Roma,  09 Giugno 2017

NOR17140
SM/GMC 

Oggetto: Pesatura Container prevista dalla Normativa SOLAS. Nuova circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, n. 133/2017.

Com’è noto (vedi la nota Conftrasporto NOR16151 del 31 Maggio 2016), dal 1 Luglio scorso sono entrati in vigore i nuovi emendamenti della convenzione SOLAS 74, relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite al trasporto dei container che, tra le altre cose, prevedono la pesatura obbligatoria dei container prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali, attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” – VGM (Regola VI/2 – Verified Gross Mass).

Si evidenzia, pertanto, che l’ambito di applicazione del predetto Decreto Dirigenziale riguarda i soli contenitori trasportati su unità impiegate in viaggi internazionali, ad eccezioni dei contenitori imbarcati su navi di tipo ro-ro, impiegate in brevi viaggi internazionali; per contro il D.D. non si applica alle navi Ro-Ro, sia esse Ro-Pax, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili e alle navi impiegate in viaggi nazionali.

Nel rimandare gli interessati alla lettura della circolare in argomento, evidenziamo che la nuova procedura beneficia di alcuni miglioramenti dovuti alla possibilità, da parte dello Shipper, di delegare e autorizzare altro soggetto (ad es. lo spedizioniere, la stazione di pesatura, ecc.) all’acquisizione e alla successiva trasmissione del Dato VGM ai soggetti interessati (quali il Comandante della nave, o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista), sufficientemente in anticipo (comunque entro la “chiusura nave”) per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio. Per altro, l’eventuale delega non comporta alcuna responsabilità da parte del soggetto delegato in quanto, sulla base del Par. 4 della Circolare, “la responsabilità di ottenere e documentare la Massa Lorda Verificata (VGM) di un contenitore” ricade sempre sullo Shipper, “anche quando delega un Suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto”.

Ai fini dell’imbarco del contenitore, la bindella di pesatura non può essere considerata quale Shipping Document.

È opportuno evidenziare che nel caso in cui il contenitore dovesse giungere all’ingresso del Porto e/o del Terminal senza che il Dato VGM sia stato trasmesso e acquisito, “salvo quanto previsto da ordinanze locali, è facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell’Autorità di Sistema Portuale e, laddove non istituita, dell’Autorità Marittima, accettare l’ingresso, nelle aree di propria competenza, di contenitori sprovvisti di VGM. Qualora il terminalista intenda rifiutare i container sprovvisti di VGM, dovrà darne comunicazione preventiva alla Capitaneria di Porto ed all’Autorità di Sistema portuale laddove presente”.

Con riguardo al documento Shipping Document, si evidenzia che i dati previsti al Par. 3.1 capoverso B della citata Circolare devono obbligatoriamente essere presenti nel documento a partire dal 1 luglio 2017.

Per maggiore dettaglio, lo Shipping Document è allegato alla Circolare del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

NOR17140

Circolare mit