NOR17131 – Oggetto: Decreto legge in materia di correzione dei conti pubblici. Inserimento di norme sull’autotrasporto.

AUTOTRASPORTO: LA PROPOSTA DELL’UNIONE EUROPEA E LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE DI CONFTRASPORTO ALLE CRITICHE DI “CERTI” SINDACATI

1 Giugno 2017

INT17132 – Oggetto: Spagna. Recepimento della direttiva U.E sul distacco transnazionale di lavoratori.

1 Giugno 2017

AUTOTRASPORTO: LA PROPOSTA DELL’UNIONE EUROPEA E LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE DI CONFTRASPORTO ALLE CRITICHE DI “CERTI” SINDACATI

1 Giugno 2017

INT17132 – Oggetto: Spagna. Recepimento della direttiva U.E sul distacco transnazionale di lavoratori.

1 Giugno 2017

Roma, 1 Giugno 2017

NOR17131
SM

Oggetto: Decreto legge in materia di correzione dei conti pubblici. Inserimento di norme sull’autotrasporto.

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 50/2017, contenente norme correttive dei conti pubblici, che ora approda in Senato per la definitiva conversione in Legge.

Nell’iter svoltosi in Commissione Bilancio, all’interno del decreto è stato inserito l’art. 47 bis che contiene importanti disposizioni per il settore dell’autotrasporto, intervenendo sulle seguenti tematiche:

  • Comunicazione preventiva di distacco prevista dall’art. 10 del  d.lgs 136/2016 – introduzione di norme specifiche per i trasporti di cabotaggio eseguiti in Italia (art.47 bis, comma 1). La norma prevede che, per i conducenti di imprese estere che effettuano operazioni di cabotaggio sul nostro territorio, la predetta comunicazione:
    • ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto eseguite dall’autista in Italia per conto dell’impresa di autotrasporto estera;
    • contiene informazioni aggiuntive  a quelle richieste dal comma 1, art. 10 del citato d.lgs (in lingua italiana), quali la paga oraria in € del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio;

Inoltre, una copia della comunicazione notificata al Ministero del Lavoro dall’impresa estera distaccante, DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE TROVARSI A BORDO DEL MEZZO affinché  possa essere controllata dagli organi di Polizia Stradale, insieme al contratto di lavoro (o documentazione equivalente) e alla busta paga dell’autista; il tutto, tradotto in lingua italiana. La mancanza di questa documentazione sul veicolo (oppure la presenza di documentazione non conforme a quanto richiesto dalla norma – ad esempio della busta paga non tradotta in Italiano), comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 € che, in virtù del richiamo inserito all’art. 207 del c.d.s, andrà pagata IMMEDIATAMENTE nelle mani dell’agente accertatore, a pena (in mancanza della cauzione) del fermo del veicolo fino ad un massimo di 60 gg.

  • Attivazione, nei limiti degli aiuti cd “de minimis”, della decontribuzione previdenziale per gli autisti che effettuano trasporti internazionali per almeno 100 gg l’anno, limitatamente all’annualità 2016 (art. 47 bis, comma 2). La misura, come si ricorderà, era stata inclusa tra gli interventi di  sostegno al settore previsti dalla Legge di Stabilità del 2016 (Legge 208/2015, art. 1, comma 651) ma, fino ad oggi, è rimasta sulla carta in quanto ritenuta (soprattutto dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Comunitarie) potenzialmente incompatibile con le normative europee sugli aiuti di stato. L’intervento sarà operativo a tutti gli effetti, soltanto dopo che l’Inps avrà emanato la circolare con le disposizioni attuative.
  • Piazzole di carico e scarico per i veicoli adibiti al trasporto merci (art. 47 bis, comma 3, lett. a, c, e). Il legislatore è intervenuto:
    • sulla lettera g, comma 1,  dell’art. 7 del c.d.s, specificando che la possibilità per i sindaci dei comuni di prescrivere orari e riservare spazi in città per il carico/scarico delle merci, si riferisce ai veicoli destinati al trasporto merci (classificati nelle categoria N, ai sensi della lettera c), comma 2, art. 47 del c.d.s);
    • sull’art.158, comma 2 del c.d.s, aggiungendo la lettera “o bis”, per effetto della quale è vietata la sosta dei veicoli ordinari nelle piazzole di carico/scarico presenti in città, nelle ore stabilite per queste operazioni. Conseguentemente, la violazione del divieto comporterà la sanzione da 41 € a 168 €;
    • sull’art. 201, comma 1 bis, lett.g del c.d.s, permettendo la contestazione differita della violazione del divieto in esame.
  • Estensione della fattispecie del trasporto in condizioni di eccezionalità, prevista dall’art. 10, comma 3, lett. e del c.d.s (art. 47 bis, comma 3, lett. b). La fattispecie in esame (relativa ai veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato, allorché trasportino contenitori o casse mobili di tipo unificato che comportino il superamento dei limiti di sagoma o di massa di cui agli 61 e 62 del c.d.s), unitamente alla previsione contenuta al comma 6, lett. b bis dello stesso articolo (che esclude la necessità dell’autorizzazione per altezze non superiori ai 4,30 mt) sono state estese al traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale. Scopo della disposizione (come si legge nella relazione del Governo) è quello di rendere applicabile ai predetti rimorchi e semirimorchi il regime dell’altezza ammessa per i container e le casse mobili, assicurando una tolleranza “per circolazione” fino a 4,30 mt.
  • Rimorchi e semirimorchi  di massa superiore alle 3,5 ton – possibilità  di viaggiare con la fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario con la sottoscrizione (art.47 bis, comma 3, lett.d). L’utilità della disposizione si ravvisa soprattutto nei trasporti intermodali, dove più frequenti sono i casi di smarrimento dell’originale delle carte di circolazione dei veicoli rimorchiati;
  • Riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e interventi a sostegno della sicurezza stradale – incremento di 55 mln € della disponibilità di bilancio del Comitato Centrale per l’Albo (art. 47 bis, comma 4). Questo incremento consentirà al Comitato Centrale per l’Albo di far fronte ai tagli che, altrimenti, sarebbero gravati già a partire da quest’anno sui fondi utilizzabili per queste misure.
  • Deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori – ulteriore stanziamento di 10 mln di € per gli anni 2017 e 2018 (art. 47 bis, comma 4, secondo periodo). Tale incremento, confermato per il biennio 2017/2018, permetterà con ogni probabilità di garantire gli importi delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori, applicati lo scorso anno. Ovviamente, per l’ufficialità degli importi occorrerà attendere l’emanazione del consueto comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della definitiva conversione in legge del decreto.
  • Marebonus e Ferrobonus – autorizzate per il 2018, rispettivamente, le spese di 35 mln € e di 20 mln € (art. 47 bis, comma 5).

Di seguito, riportiamo il testo integrale dell’art. 47 bis approvato dalla Camera.

Art. 47-BIS. – (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SU STRADA). 

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all’articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-BIS. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall’articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
A) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
B) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-TER. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un’altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall’impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera B).

1-QUATER. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
A) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
B) prospetti di paga”;
B) all’articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-BIS. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall’articolo 10, commi 1-BIS,
1-TER e 1-QUATER, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
2. All’articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.
3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
A)all’articolo 7, comma 1, la lettera G) è sostituita dalla seguente:
“G) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera C) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”;
B) all’articolo 10, comma 3, lettera E), dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;
C) all’articolo 158, comma 2, dopo la lettera O) è aggiunta la seguente:
“O-BIS) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite”;
D) all’articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,”;
E) all’articolo 201, comma 1-BIS, lettera G), dopo le parole: “alle aree pedonali,” sono inserite le seguenti: “alle piazzole di carico e scarico di merci,”.
4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’uso delle infrastrutture, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l’anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all’articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2018 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell’articolo 11, comma 2-TER, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell’infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell’infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all’ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
7. All’articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l’anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018”».

Cordiali saluti

NOR17131