SCIOPERO GENERALE INDETTO DALLE OO.SS. S.I. COBAS E ADL COBAS PER IL 16 GIUGNO P.V.
5 Giugno 2017Verso l’Assemblea Confcommercio Imprese per l’Italia
6 Giugno 2017Roma, 6 Giugno 2017
LAV17136
SM
Oggetto: Apprendistato professionalizzante senza limiti di età. Riepilogo delle agevolazioni da parte dell’Inps.
Con il messaggio 2243 del 31 Maggio scorso, l’Inps ha riepilogato le agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro e i lavoratori, legate alle assunzioni con il contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione (art. 47, comma 4 del d.lgs 81/2015).
Sul piano generale – evidenzia l’Inps – il regime contributivo applicabile è quello dell’apprendistato professionalizzante legato all’età anagrafica del lavoratore, fatte salve le deroghe espressamente stabilite dalla Legge per queste due fattispecie.
Pertanto, per le assunzioni di soggetti beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo applicabile è il seguente:
- riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile) per i primi 18 mesi dall’assunzione. Non si applicano le aliquote contributive più favorevoli, previste per le imprese con non più di 9 addetti;
- esclusione dalla contribuzione di finanziamento della NasPi;
- esclusione, per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità senza limiti di età, dalle agevolazioni previste dalla legge 183/2011, per favorire l’occupazione giovanile presso i datori di lavoro fino a 9 addetti;
- applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura del 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere i tre anni (cinque per l’artigianato);
- esclusione dalla conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, altrimenti prevista per gli ordinari rapporti di apprendistato;
- previsione di un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.
Di seguito, si riporta un riepilogo delle aliquote contributive previste per questa fattispecie
| Periodo durata regime agevolato (primi 18 mesi) | Aliquota contributiva complessiva = 15,84%
(10% datore di lavoro + 5,84% apprendista) |
| Dal termine del periodo agevolato (19° mese) | Aliquota contributiva datore = misura piena
Aliquota contributiva apprendista = 5,84% |
| Dal termine del periodo di apprendistato | Aliquota contributiva sia a carico datore di lavoro che lavoratore = misura piena |
L’Inps ha inoltre precisato che l’abrogazione – a partire dal 1 Gennaio 2017 – delle norme in materia di iscrizione alle liste di mobilità e di fruizione dei relativi benefici economici e contributivi, non ha fatto venir meno gli incentivi prima elencati legati all’assunzione di questi soggetti con il contratto di apprendistato professionalizzante; per cui è possibile avvalersi di questa formula contrattuale, “sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità”.
Per quanto concerne l’assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante, di soggetti che beneficiano di uno dei seguenti trattamenti di disoccupazione (NASpI, Aspi e MiniASpi, Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -DIS COLL), le deroghe rispetto alla disciplina vigente sono le seguenti:
- riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, pari al 10% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni; per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, detta aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare poi all’ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo;
- esclusione dalle agevolazioni previste dalla legge 183/2011, dirette a promuovere l’occupazione giovanile presso datori di lavoro con non più di 9 dipendenti;
- applicazione contribuzione di finanziamento della NasPi, pari all’1,31% e di quella destinata ai fondi interprofessionali di formazione continua (legge 845/1978) pari allo 0,30%;
- applicazione dell’aliquota contributiva a carico dell’apprendista nella misura del 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni (cinque anni per l’artigianato);
- esclusione dalla conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, altrimenti prevista per i rapporti di apprendistato.
Anche in questo caso, nella tabella successiva si riepilogano le aliquote contributive legate a questa fattispecie
| Periodo durata regime agevolato (massimo 36 mesi) | Aliquota contributiva complessiva = 17,45%
(11,61% datore lavoro + 5,84% apprendista) |
| Datori di lavoro con numero dipendenti inferiore a 9 | Aliquota contributiva complessiva=8,95 (3,11 a carico datore + 5,84 a carico apprendista) per i primi 12 mesi;
Aliquota contributiva complessiva=10,45% (4,61% a carico datore + 5,84% a carico apprendista) dal 13° al 24° mese; Aliquota contributiva complessiva=17,45% (11,61% a carico datore + 5,84% a carico apprendista) dal 25% al 36° mese |
| Dal termine del periodo di apprendistato | Aliquote contributive sia a carico datore di lavoro che lavoratore = misura piena |
Per i datori di lavoro che assumano, con la formula dell’apprendistato professionalizzante, soggetti percettori di indennità di disoccupazione, non è previsto alcun incentivo di tipo economico.
In merito alle modalità di comunicazione di queste assunzioni, in attesa che l’Inps perfezioni la procedura, i datori di lavoro interessati continueranno a trasmettere attraverso il cassetto bidirezionale la specifica dichiarazione di responsabilità, redatta sulla base degli specifici format (allegati 1 e 2 della nota Inps); a tal fine si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità“.
L’avvenuta ammissione al beneficio verrò comunicata all’azienda e all’intermediario autorizzato, mediante la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.
Per la compilazione dei flussi Uniemens, si rinvia alla lettura delle specifiche istruzioni operative contenute nel messaggio Inps.
Il messaggio, completo degli allegati, può essere prelevato direttamente sul sito internet dell’Istituto, al seguente link:
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


