INT17092 – Oggetto: Francia. Esibizione del modello A1. Nota Inps in risposta a nostro quesito.

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Roma, 12 Aprile 2017

INT17092
SM

Oggetto: Francia. Esibizione del modello A1. Nota Inps in risposta a nostro quesito.

Com’è noto, dal 1 Aprile u.s è in vigore in Francia l’obbligo di esibire il documento portatile A1, da parte dei lavoratori esteri (salariati o meno) che esercitino un’attività in quel Paese ma che, secondo la normativa vigente, sono assoggettati alla normativa in materia di sicurezza sociale di un altro Stato (vedi la circolare Conftrasporto INT17076 del 22 Marzo scorso).

L’obbligo interessa anche i conducenti di imprese italiane che eseguono trasporti internazionali o di cabotaggio in Francia, i quali, di conseguenza, devono portare a bordo del mezzo il formulario A1 rilasciato dall’Inps secondo le procedure descritte nel messaggio n.218 del 20 Gennaio 2016 (allegato sempre alla nota Conftrasporto prima citata).

Nella fase iniziale, la gestione dell’adempimento ha dato vita ad alcuni problemi legati, essenzialmente, alle modalità di richiesta del modello e alla compilazione di alcuni campi. Per questo motivo la Conftrasporto aveva sollecitato un chiarimento da parte della Direzione Inps competente a livello nazionale, la quale ha risposto con la mail che riportiamo di seguito:


  
“In premessa occorre precisare che i regolamenti CE n.  883/2004 e CE n. 987/2009 – entrati in vigore il 1° maggio 2010 per gli Stati UE (circolare n. 83 del 2010) il 1° aprile 2012 per la Svizzera e il 1° giugno 2012 per gli Stati SEE (circolare n. 107 del 2012) –  hanno previsto   l’obbligo del rilascio del certificato di legislazione applicabile (modello A1) per tutti i lavoratori che operino negli Stati che applicano la normativa comunitaria e che si trovino in una delle fattispecie lavorative espressamente disciplinate dai regolamenti stessi.

In particolare il modello A1 deve essere rilasciato qualora ricorrano le condizioni del distacco (art. 12 Reg. 883/2004)  o dell’esercizio dell’attività lavorativa in due o più Stati dell’Ue (art. 13 ).

Come precisato al punto 14 della circolare INPS  83/2010  le disposizioni sull’esercizio dell’attività lavorativa in più Stati, contenute nell’art. 13 del Reg. 883/2004,  si applicano  a un gran numero di lavoratori e  tra questi anche ai lavoratori  dei trasporti internazionali e sostituiscono la precedente normativa specifica prevista dai vecchi regolamenti (Reg. CEE 1408/71 e Reg. CEE 574/72) per detta categoria di personale. 

Nella medesima circolare sono stati anche indicati i criteri per distinguere le situazioni di distacco dalle situazioni rientranti nella fattispecie regolata dal citato articolo 13 (per le modifiche apportate a tale articolo dal Regolamento CE n. 465 del 2012 si veda la circolare 115 del 2012).

Per quanto concerne la richiesta del modello A1 sono previste, in base alle disposizioni comunitarie e alle precisazioni fornite dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modalità differenti a seconda che si tratti di distacco o di situazioni di lavoro in più Stati membri. Nel primo caso, infatti,  la richiesta del modello A1 deve essere fatta dal datore di lavoro  mentre nel secondo caso dal lavoratore stesso (art. 16 par. 1 Reg. 987/2009) atteso che in questa situazione soltanto l’interessato, che può avere anche più datori di lavoro, può fornire all’ente previdenziale tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e agli Stati membri dove l’attività viene abitualmente svolta.

Alla luce di quanto sopra esposto si confermano, pertanto, le istruzioni fornite con messaggio n.  218 del 20 gennaio 2016 e la conformità alla normativa comunitaria  delle  differenti  modalità di rilascio del modello A1 previste in relazione alle diverse fattispecie lavorative.

Sarà cura della scrivente Direzione richiamare l’attenzione delle sedi territoriali per una  corretta e uniforme applicazione delle istruzioni fornite con il messaggio sopracitato.   

Infine per quanto riguarda le modalità di compilazione  del modulo di richiesta dell’A1, nella  sezione relativa alle informazioni sullo Stato estero presso cui viene svolta l’attività lavorativa, si precisa che  nei casi in cui, per il tipo di attività svolta, non sia possibile individuare il nome e l’indirizzo del datore lavoro presso il quale viene eseguita la prestazione lavorativa, dovrà essere indicato nel campo “Nome o ragione sociale “ il nome  del datore di lavoro distaccante mentre nel campo “Indirizzo” dovrà essere inserita la seguente dicitura:  “senza indirizzo fisso”. 

In buona sostanza:

  • per quanto riguarda l’opzione in base alla quale richiedere il modello A1 per i lavoratori subordinati, l’Inps propende per la numero 5 (lavoratore subordinato che esercita un’attività in più stati – art.13, par.1), mentre l’opzione numero 3 (lavoratore subordinato distaccato – art.12, par.1) va utilizzata nei distacchi veri e propri in cui il datore di lavoro invia il lavoratore in un altro Stato membro affinché eserciti, per conto del primo, un’attività lavorativa per un certo periodo di tempo (massimo due anni). La differenza principale tra le due opzioni risiede nel soggetto legittimato a richiedere il modello all’Inps: per l’opzione n.5 si tratta del lavoratore mentre per la n. 3 è il datore di lavoro. Va detto che l’opzione in base alla quale viene rilasciato il modello A1, è indifferente alle autorità di controllo francesi; infatti, secondo gli orientamenti forniti dalla U.E sui lavoratori temporaneamente distaccati all’estero, “il paese ospitante deve riconoscere un modulo A1 valido” , visto che soltanto il Paese di provenienza del lavoratore ha il potere di dichiarare non valido questo modello (per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina apposita del sito internet http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/country-coverage/index_it.htm?expandable=2). L’Inps ha anticipato che richiamerà l’attenzione delle sedi territoriali ad una gestione corretta ed uniforme dell’adempimento; nel frattempo, rimane sempre valido il consiglio di contattare la sede Inps di riferimento prima di inoltrare la richiesta rilascio, per conoscere gli orientamenti di quell’Ufficio.
  • altro aspetto da evidenziare del predetto messaggio Inps, riguarda la compilazione dei campi dedicati al nome e indirizzo del datore di lavoro dove viene eseguita la prestazione lavorativa all’estero. In particolare, se queste due informazioni non possono essere fornite con precisione tenuto conto del tipo di attività svolta (ed è questo il caso che ci interessa da vicino), nel campo “nome o ragione sociale” andrà inserito il nome del datore di lavoro distaccante, mentre in quello relativo all’indirizzo dovrà riportarsi la dicitura “senza indirizzo fisso”.

Cordiali saluti.

12 aprile 2017

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INT17092