
COS17164 – Oggetto: Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio. Dato del costo del gasolio del mese di Giugno 2017.
13 Luglio 2017Andrea Manfron nuovo Segretario Generale della FAI
14 Luglio 2017Roma, 13 Luglio 2017
INP17165
SM
Oggetto: Inps. Chiarimenti sulle sanzioni legate all’evasione contributiva.
L’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 388/2000, con particolare riferimento alla fattispecie dell’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b (*), dopo che la Sentenza della Corte di cassazione – Sezione lavoro, n. 28966 del 27.12.2011, ha apportato delle novità sulla sua individuazione dando così vita ad un consolidato orientamento giurisprudenziale.
In particolare, la predetta Sentenza ha stabilito che l’ipotesi dell’evasione contributiva include i casi di omessa, infedele o tardiva presentazione della denuncia obbligatoria all’Ente previdenziale; questi fatti, secondo la Corte, lasciano presumere una specifica volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro in essere e le relative retribuzioni, al fine di sottrarsi al versamento di quanto dovuto o di adempiervi in misura inferiore.
Il datore di lavoro può superare questa presunzione (che non ha carattere assoluto), solo provando la sua buona fede e l’assenza di qualsiasi intento fraudolento nei confronti dell’Inps; buona fede che, sempre secondo questa Sentenza, non si ricava in automatico quando i dati omessi o riportati infedelmente nelle denuncie, risultino invece annotati correttamente sui libri obbligatori, per cui la valutazione di questa circostanza è lasciata al giudice di merito che, qualora si convincesse della buona fede del datore di lavoro, applicherà a quest’ultimo le sanzioni più lievi dell’omissione contributiva (art.116, comma 8, lett. a della legge 388/2000 **).
Alla luce di tale interpretazione, l’Inps ha precisato che il mancato inserimento nelle denunce obbligatorie di dati di cui il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono a conoscenza, rende in ogni caso evidente, fatto salvo diverso accertamento in giudizio, un comportamento di tipo fraudolento; allo stesso modo, prosegue l’Istituto, la fattispecie dell’evasione ricorre anche nel caso di tardiva denuncia della situazione debitoria, intervenuta oltre il prescritto termine legale.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni per omissione contributiva nell’ipotesi di differenze derivanti da operazioni di conguaglio, effettuate in una denuncia correttamente compilata e presentata, per sgravi o agevolazioni contributive successivamente rivelatisi indebiti.
Per quanto riguarda, infine, la presentazione di denunce spontanee da parte del datore di lavoro, viene precisato che qualora il ravvedimento del soggetto obbligato venga attuato spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto, entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell’adempimento omesso, e sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione, le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista per l’omissione contributiva.
Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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(*) “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
(**) “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, (il datore di lavoro è soggetto) al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”
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