
NOR17109 – Oggetto: Decreto legge “fiscale”. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3 Maggio 2017
INP17111 – Oggetto: rilascio del DURC in presenza di richiesta di definizione agevolata. Chiarimenti Inps.
4 Maggio 2017Roma, 4 Maggio 2017
INP17110
SM
Oggetto: rientro anticipato del dipendente dal periodo di malattia. Chiarimento INPS.
Con la circolare n. 79 del 2 Maggio u.s, l’Inps ha puntualizzato gli adempimenti richiesti nel caso in cui il dipendente, assente per malattia, decida di rientrare al lavoro in anticipo rispetto ai giorni assegnatigli dal medico.
In particolare, l’Istituto ricorda che il rientro anticipato dalla malattia è possibile soltanto a seguito di rettifica del certificato medico già inviato all’Inps; rettifica che deve intervenire prima della ripresa dell’attività lavorativa, e che va richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato contenente una prognosi più lunga.
A giudizio dell’Inps, la rettifica del periodo di malattia è un adempimento indispensabile per poter anticipare il rientro al lavoro, sia nei confronti del datore di lavoro che del predetto Istituto:
- il datore, infatti, non può acconsentire al rientro anticipato del lavoratore se non violando la normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. A questo proposito, la nota ricorda che l’art. 2087 del codice civile impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, mentre l’art. 20 del d.lgs 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
- l’Inps, invece, deve essere informato tempestivamente di eventuali variazioni del periodo di malattia, tenuto conto che il rientro anticipato fa cessare il diritto del lavoratore a percepire l’indennità economica per le giornate residue. Inoltre, la mancata rettifica in esame espone il lavoratore al rischio di figurare assente ad un’eventuale visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale disposta dall’Istituto. In questo caso, il lavoratore è soggetto alle stesse sanzioni previste per l’assenza ingiustificata alla visita di controllo nel periodo di malattia: 100% dell’indennità per massimo 10 gg, per la 1° assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza. Questa sanzione sarà comminata fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, che viene considerata come una dichiarazione “di fatto” di fine prognosi.
L’Inps ha inoltre evidenziato che, nonostante gli obblighi di legge, molti medici non utilizzano la trasmissione on line del certificato medico di malattia, continuando a rilasciare delle certificazioni cartacee. A questo proposito l’Istituto evidenzia che, fatti salvi i casi di impedimenti tecnici di trasmissione, questo comportamento è fonte di illecito disciplinare per il medico dipendente da strutture pubbliche o convenzionato; pertanto, le strutture territoriali Inps sono state invitate a segnalare queste situazioni alle ASL, per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di loro competenza.
Il testo della nota dell’Istituto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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