
CIR17067 – Oggetto: riattivazione della CQC, revocata a seguito della conversione della patente di guida italiana in patente di uno Stato extra U.E.
14 Marzo 2017Il Ministro Valeria Fedeli riceve al MIUR il Presidente Ugg?.
16 Marzo 2017Roma, 14 Marzo 2017
INP17068
SM
Oggetto: estensione dei benefici della Legge 104/1992 alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Nota Inps.
Con la circolare n. 38 del 27 Febbraio u.s, l’Inps ha preso atto della nuova normativa in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso (legge 20 Maggio 2016, n.76), e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 Luglio 2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensili retribuiti per l’assistenza alla persona affetta da disabilità grave, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
Di conseguenza, l’Istituto ha evidenziato che:
- la parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte, può usufruire:
- dei permessi ex legge n.104/92;
- del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del d.lgs 151/2001.
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, art.1 della legge 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente (anche dello stesso sesso), può beneficiare unicamente dei permessi ex legge 104/92.
Peraltro, l’Inps ha evidenziato che nelle unioni civili, a differenza di quanto accade nel matrimonio, tra una parte dell’unione e i parenti dell’altro non si stabilisce un rapporto di affinità; per questo motivo, la parte di un unione civile può usufruire dei benefici in esame soltanto per prestare assistenza all’altra parte dell’unione, rimanendo quindi esclusa l’assistenza ad un parente dell’unito.
Il testo della circolare dell’Istituto è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


