NOR17049 – Oggetto: registrazione differita dell’orario di lavoro degli autisti e conservazione delle registrazioni del tachigrafo. Nota dell’Ispettorato del Lavoro.

Transpotec 2017

15 Febbraio 2017

CIR17050 – Oggetto: Installazione di oggetti che comportino la riduzione di visibilità nei veicoli industriali. Chiarimento del MIT.

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CIR17050 – Oggetto: Installazione di oggetti che comportino la riduzione di visibilità nei veicoli industriali. Chiarimento del MIT.

15 Febbraio 2017

Roma, 15 Febbraio 2017

NOR17049
SM

Oggetto: registrazione differita dell’orario di lavoro degli autisti e conservazione delle registrazioni del tachigrafo. Nota dell’Ispettorato del Lavoro.

Con lettera circolare n. 1 del 9 Febbraio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è soffermato  sul termine di conservazione obbligatoria delle registrazioni del cronotachigrafo, quando  l’impresa di autotrasporto registri in via differita l’orario di lavoro dell’autista nel Libro unico del lavoro (LUL), annotandone nel frattempo la presenza giornaliera sul posto di lavoro  tramite la lettera “P”.

In merito, occorre ricordare che questa agevolazione è stata espressamente riconosciuta dal Ministero del Lavoro in una serie di atti ufficiali (l’ultimo dei quali, in ordine cronologico, è rappresentato dall’interpello n. 63/2009, commentato con la circolare Conftrasporto LAV09162 del 5 Agosto 2009), tenuto conto della particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità dell’orario di lavoro.

L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che, nella fattispecie in esame, l’impresa è tenuta a conservare le registrazioni del tachigrafo fino a quando l’orario di lavoro dell’autista non venga annotato nel LUL; annotazione alla quale, ricorda la nota dell’Ispettorato, le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale devono provvedere entro quattro mesi dallo svolgimento della prestazione lavorativa. Di conseguenza, l’Ispettorato ha escluso che alle registrazioni del tachigrafo si applichi il termine di conservazione più lungo di 5 anni, stabilito per il LUL dall’art. 6 del dm 9.7.2008.

Ovviamente – ha concluso l’Ispettorato –  questo periodo massimo di conservazione delle registrazioni tachigrafiche NON VA CONFUSO con quello di almeno un anno, fissato dalla specifica regolamentazione del settore autotrasporto (vedi l’art.33, par 2 del Regolamento CE 165/2014), che risponde ad altre finalità.

Il testo della nota dell’Ispettorato è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR17049

INL 9 febbraio 2017