NOR17046 – Oggetto: Corso tachigrafo, informazioni ai conducenti e relativi controlli. Circolare esplicativa ed attuativa del decreto dirigenziale 12 dicembre 2016.

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Roma, 13 febbraio 2017

NOR17046
MQ

Oggetto: Corso tachigrafo, informazioni ai conducenti e relativi controlli. Circolare esplicativa ed attuativa del decreto dirigenziale 12 dicembre 2016.

Si comunica che è stata diramata in data odierna la circolare ministeriale esplicativa del Decreto dirigenziale 12 dicembre 2016, relativo ai corsi di formazione sul tachigrafo, agli oneri d’istruzione ai conducenti e alle attività di controllo degli stessi, che competono alle imprese di autotrasporto, in forza dei Regolamenti UE 561/2006 e 165/2014 (cfr. circolari Conftrasporto NOR16279 del 21/12/2016 e NOR17010 del 3/1/2017).

La circolare, prot. n. 2720 del 13 febbraio 2017, è composta da quindici pagine e risulta essere piuttosto articolata, per cui ci si riserva di illustrare compiutamente – entro breve termine – tutti i suoi aspetti.

Tra i chiarimenti che essa fornisce sullo svolgimento dei corsi di formazione sul buon funzionamento del tachigrafo si ritiene tuttavia indispensabile indicare fin d’ora e sinteticamente i seguenti:

  • destinatari dei corsi sono i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci (e quelli aventi comunque l’obbligo di installazione del tachigrafo) per cui sono compresi i titolari di imprese monoveicolari, i soci d’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari;
  • nei corsi svolti direttamente dalle imprese (quelle aventi più di 35 dipendenti autisti assunti con contratto a tempo determinato) i docenti devono essere soggetti esterni a detta impresa “per l’ovvia esigenza di garantire la terzietà dei docenti”. Non possono poi organizzare direttamente detti corsi le imprese non aventi attività prevalente quella di autotrasporto, cioè le imprese di trasporto in conto proprio o aventi ad oggetto l’igiene ambientale o l’edilizia;
  • la durata minima del corso di 8 ore, può essere suddivisa in più moduli da minimo due ore ciascuno ed articolata quindi in uno o più giorni;
  • i locali presso cui si svolge il corso “dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme urbanistiche, sanitarie e di sicurezza” del relativo Comune;
  • la comunicazione di inizio corsi va inviata a mezzo PEC alla D.G. Territorialmente competente, tra le 4 esistenti in Italia, almeno 3 giorni lavorativi liberi prima (ad es. entro il martedì per il sabato successivo) ed ogni variazione o annullamento va fatto con lo stesso mezzo (PEC);
  • per i docenti, viene confermato che sia gli insegnanti che gli esperti accreditati per la CQC sono automaticamente autorizzati all’insegnamento (come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del decreto, mentre per i diplomati che hanno svolto 6 corsi sull’utilizzo del tachigrafo negli ultimi 3 anni vale solo la certificazione pubblica degli stessi  da parte dell’Ente pubblico che li ha erogati. Non è stata quindi presa in considerazione la richiesta fatta dalla nostra Confederazione (da ultimo il 25 gennaio scorso) di accreditare coloro che hanno svolto i corsi per l’accesso alla professione (sebbene autorizzati dallo stesso Ministero) o altri sul tachigrafo (sovvenzionati dal MIT o dai fondi interprofessionali). Unica apertura la possibilità, dopo un monitoraggio sull’avvio dei corsi da fare nei primi 90 giorni, di avviare specifici corsi abilitativi dei docenti da parte dello Direzione generale del Trasporto Stradale;
  • la predisposizione di registri del corso a 4 sezioni: la prima con le informazioni generali (dati soggetto erogatore; luogo,  date ed orari del corso; le generalità dei docenti); la seconda con le generalità dei corsisti (compresi loro codici fiscali , estremi loro documenti d’identità e loro fotocopie – si ritiene in allegato, ndr.); la terza con la presenza dei corsisti nelle giornate di corso, con firme di entrata e di uscita); la quarta con l’elenco dei corsisti cui è stato rilasciato l’attestato, il numero totale degli attestati rilasciati e l’autorizzazione dei docenti che li hanno firmati;
  • l’impossibilità di fare alcuna assenza (non si prevede peraltro alcun sistema di ripetizione delle ore di assenza);
  • la comunicazione di fine corso: la circolare prevede – a differenza del decreto che non ne parla – una comunicazione di fine corso da inviare alla stessa D.G. Territoriale cui era stata inviata la PEC iniziale, con il luogo e le date di svolgimento del corso, la sua durata, il numero e nominativo dei docenti, e l’elenco dei partecipanti cui sono stati rilasciati gli attestati, da effettuare entro 30 giorni dalla fine del corso.

Si fa infine presente che la circolare risponde in maniera negativa alla richiesta, più volte avanzata dalla nostra Confederazione, di ritenere validi i corsi svolti prima del 28 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del citato Decreto 12/12/2016) “in quanto organizzati ed erogati in difformità delle procedure e delle garanzie previste dal decreto e dalla presente circolare e in carenza dei requisiti prescritti. In particolare, non potrà essere riconosciuta la validità quinquennale per gli attestati eventualmente rilasciati al termine dei corsi erogati”.

Nel link sottoindicato si riporta il testo della circolare ministeriale 13 febbraio 2017.

Cordiali saluti.

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NOR17046

circolare ministeriale 2720