
NOR17010 – Oggetto: Autotrasporto. Decreto Corso tachigrafo. Pubblicazione in Gazzetta ed entrata in vigore.
3 Gennaio 2017PROGETTO FORMAZIONE GIOVANI.
4 Gennaio 2017Roma, 3 gennaio 2017
NOR17011
MQ
Oggetto: Codice della Strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia (di concerto con quelli dell’Economia e dei Trasporti) 20 dicembre 2016 che, come ogni biennio, aggiorna gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo.
Detta variazione, nel biennio 1° dicembre 2014 / 30 novembre 2016, è stata pari all’0,1%.
L’aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio 2017. I nuovi importi delle sanzioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in esame.
L’aggiornamento – come previsto da legge – non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio. In particolare, quelle risultanti dalla depenalizzazione del reato di guida senza patente, contenute nel decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 di cui agli artt. 116, comma 15, 124, comma 4,135, comma 7, 135 comma 11, 136-ter, comma 3 (2° paragrafo) del Codice della Strada non sono oggetto di aggiornamento, in quanto per esse non è ancora trascorso il periodo minimo di adeguamento.
Il provvedimento di aggiornamento in questione ha poi formato oggetto di una specifica circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, del 31 dicembre scorso, con una utile tabella riepilogativa degli importi – minimi e massimi – delle vecchie e nuove sanzioni e degli articoli in cui si trovano, nonché l’importo con pagamento ridotto del 30% in caso di versamento della sanzione nei 5 giorni successivi dalla contestazione/notifica.
Sia il decreto ministeriale che la circolare della Pubblica sicurezza sono riportati nel link sotto indicato.
Occupandoci ora delle infrazioni che toccano più a vicino il nostro settore evidenziamo quanto segue.
VIOLAZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA RILEVANTI ANCHE AI FINI DEL D. LGS. 286/2005 (s.m.i.):
| Norma violata | Vecchi importi €. | Nuovi importi in € |
| Art. 61 (sagoma limite) | Da 422 a 1.695 | Da 422 a 1.697 |
| Art. 62 ( massa limite in correlazione art. 10,c. 18) | Da 778 a 3.140 | Da 779 a 3.143 |
| Art. 142 (superamento limiti di velocità con autocarri, autotreni e autoarticolati)
– Comma 7 fino a 10km/h oltre il limite – Comma 8 da 10 a 40 km/h oltre il limite – Comma 9 dal 40 a 60 km/h oltre il limite – Comma 9-bis oltre 60 km/h rispetto al limite |
Da 41 a 169 Da 169 a 679 Da 531 a 2.125 Da 828 a 3.313 |
Da 41 a 169 Da 169 a 680 Da 532 a 2.127 Da 829 a 3.316 |
| Art. 164 (errata sistemazione del carico) | Da 85 a 338 | Da 85 a 338 |
| Art. 167 (sovraccarico) e in particolare:
– Trasporti effettuati con veicoli di massa superiori a 10 ton: a) Sovraccarico fino a una tonnellata b) Sovraccarico fino a due tonnellate c) Sovraccarico fino a tre tonnellate d) Sovraccarico oltre tre tonnellate – Trasporti eseguiti con mezzi di massa superiore a 10 ton: a) Eccedenza non superiore al 10% b) Eccedenza non superiore al 20% c) Eccedenza non superiore al 30% d) Eccedenza superiore al 30% |
Da 41 a 169 Da 84 a 338 Da 169 a 679 Da 422 a 1.695 Da 41 a 169 Da 85 a 338 Da 169 a 679 Da 422 a 1.695 |
Da 41 a 169 Da 85 a 338 Da 169 a 680 Da 422 a 1.697 Da 41 a 169 Da 85 a 338 Da 169 a 680 Da 422 a 1.697 |
| Art.174 Mancato rispetto dei tempi di guida o di riposo:
– Superamento dei tempi di guida a) fino al 10% b) dal 10 al 20% c) oltre il 20% – Inosservanza interruzioni di 45 minuti – Inosservanza periodi di riposo giornalieri: a) fino al 10% b) dal 10 al 20% c) oltre il 20% – Inosservanza periodi di riposo settimanale: a) Fino al 10% b) Dal 10 al 20% c) Oltre il 20% |
Da 40 a 161 Da 319 a 1.275 Da 425 a 1.699 Da 164 a 663 Da 213 a 850 Da 372 a 1.488 Da 425 a 1.699 Da 266 a 1.062 Da 372 a 1.488 Da 425 a 1.699 |
Da 40 a 161 Da 319 a 1.276 Da 425 a 1.701 Da 164 a 664 Da 213 a 851 Da 372 a 1.489 Da 425 a 1.701 Da 266 a 1.063 Da 372 a 1.489 Da 425 a 1.701 |
ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DI INTERESSE PER IL SETTORE:
| Norma violata | Vecchi importi €. | Nuovi importi in € |
| Art. 6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto) | Da 422 a 1.695 | Da 422 a 1.697 |
| Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi- tra cui le strisce retroriflettenti ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton.) | Da 85 a 338 | Da 85 a 338 |
| Art.80 (omessa revisione del veicolo) | Da 169 a 679 | Da 169 a 680 |
| Art. 146.comma 3 (passaggio col semaforo rosso) | Da 163 a 651 | Da 163 a 652 |
| Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra) | Da 81 a 326 | Da 81 a 326 |
| Art. 148, comma 16 (divieto di sorpasso) | Da 163 a 651 | Da 163 a 652 |
| Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in mancanza di autorizzazione, quando prescritta) | Da 2.004 a 8.017 | Da 2.006 a 8.025 |
| Art. 168, comma 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 406 a 1.630 | Da 406 a 1.632 |
| Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 163 a 651 | Da 163 a 652 |
| Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza quando prescritte) | Da 81 a 326 | Da 81 a 326 |
| Art. 179 e in particolare:
– Comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme alla omologazione – Comma 2 bis: veicolo privo di limitatore di velocità o con limitatore non funzionante o non conforme alla omologazione – Comma 3: sanzione nei confronti dell’impresa titolare del mezzo nell’ipotesi di cui al comma 2bis |
Da 848 a 3.393 Da 947 a 3.788 Da 814 a 3.260 |
Da 849 a 3.396 Da 948 a 3.792 Da 815 a 3.263 |
| Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione) | Da 41 a 169 | Da 41 a 169 |
| Art. 193, coma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione) | Da 848 a 3.393 | Da 849 a 3.396 |
Cordiali saluti.
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