NOR17010 – Oggetto: Autotrasporto. Decreto Corso tachigrafo. Pubblicazione in Gazzetta ed entrata in vigore.

NOR17009 – Oggetto: Decreto legge recante proroga e definizione di termini (cd. mille proroghe). Norme riguardanti il trasporto.

2 Gennaio 2017

NOR17011 – Oggetto: Codice della Strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.

3 Gennaio 2017

NOR17009 – Oggetto: Decreto legge recante proroga e definizione di termini (cd. mille proroghe). Norme riguardanti il trasporto.

2 Gennaio 2017

NOR17011 – Oggetto: Codice della Strada. Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.

3 Gennaio 2017

Roma, 3 gennaio 2017

NOR17010
MQ – GC

Oggetto: Autotrasporto. Decreto Corso tachigrafo. Pubblicazione in Gazzetta ed entrata in vigore.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 12 dicembre 2016, n. 215, che disciplina il corso di formazione sul buon funzionamento del tachigrafo, recando altresì disposizioni sugli oneri d’istruzione ai conducenti e le attività di controllo degli stessi, che competono alle imprese di autotrasporto, in forza dei Regolamenti UE 561/2006 e 165/2014.

Il nuovo Decreto è quindi pienamente in vigore dal 28 dicembre 2016 (giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta). Esso consente alle imprese di autotrasporto non solo di dimostrare esattamente di aver assolto gli oneri di formazione e informazione che le competono nei confronti dei loro conducenti e “di quelli sottoposti alla loro disposizione” in materia sociale (quindi anche dei conducenti legati all’impresa da diverso rapporto di lavoro), ma anche di evitare responsabilità per la violazione delle disposizioni sui tempi di guida e di riposo commesse dagli stessi conducenti.

Lo svolgimento di detto corso, con l’accertata frequenza da parte dei conducenti, può difatti costituire un elemento per evitare la sanzione alle imprese di cui all’articolo 174, comma 14 del codice della strada (come indicato nelle premesse al decreto), mentre si ricorda che il completo sgravio di responsabilità potrà aversi solo con il prossimo decreto legislativo sulle sanzioni in materia di accesso alla professione, la cui entrata in vigore è prevista per i primi mesi del corrente anno.

Il corso di formazione sul corretto uso del tachigrafo deve avere una durata minima di 8 ore e deve basarsi sulle materie indicate nel programma allegato 1 al Decreto (tra cui la normativa sui tempi di guida e di riposo; l’uso del tachigrafo analogico o digitale; la verifica del suo buon utilizzo).

Il Decreto individua i soggetti abilitati all’erogazione di tali corsi (art. 3), tra i quali gli Enti di formazione delle Associazioni aderenti alla scrivente, che si devono avvalere di specifici docenti autorizzati (art. 4 – tra i quali tutti gli esperti di organizzazione aziendale, già abilitati allo svolgimento dei corsi di rinnovo CQC).

Il decreto consente anche alle imprese di autotrasporto aventi almeno 35 conducenti, quali dipendenti a tempo indeterminato, di svolgere direttamente il corso (senza ricorrere ad alcun soggetto abilitato), utilizzando comunque uno o più docenti autorizzati.

Per lo svolgimento del corso è necessario che le imprese interessate comunichino ai soggetti abilitati l’elenco dei loro autisti (con indicazione di luogo e data di nascita) e questi trasmettano una specifica comunicazione di inizio corso alla Direzione Generale Territorialmente competente (tra le 4 esistenti in Italia) , a mezzo PEC (come da modello allegato 4), almeno 3 giorni lavorativi precedenti, indicando luogo e data del corso, docente o i docenti che svolgeranno i corsi, avendo cura di indicare per ciascuno di essi la loro autorizzazione  (ad es. quella della sede CQC, in cui compaiono come esperti di organizzazione aziendale) e i partecipanti al corso. Per ogni corso va redatto uno specifico registro d’iscrizione e frequenza, che lo stesso ente deve conservare per tre anni (nel caso dell’impresa che svolge autonomamente il corso, si ritiene che detti adempimenti debbano essere effettuati dall’impresa).

Al termine del corso, l’ente rilascerà uno specifico attestato individuale di partecipazione al corso (conforme al modello allegato 5 al Decreto) in triplice esemplare: uno per il partecipante, uno per l’impresa e l’ultimo per l’ente stesso. L’attestato avrà la validità di cinque anni dalla data del rilascio.

Per quanto attiene agli oneri di informazione, l’art. 7 del Decreto prevede che le imprese forniscano ai loro autisti un documento redatto per iscritto contenente adeguate istruzioni sulle norme di comportamento da tenersi nella guida per il rispetto del reg. UE 561/2006, nonché sul corretto utilizzo dell’apparecchio. Detto documento deve essere controfirmato da ogni autista e ha la validità di un anno dalla firma. Ogni 90 giorni, poi, le imprese devono garantire un attività di controllo sull’operato degli autisti. Dell’esito di tali controlli va redatto un resoconto scritto, anch’esso controfirmato dagli autisti e valido per un anno.

Si riporta il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta con i suoi cinque allegati, sul quale abbiamo – appreso per le vie brevi – che il Ministero sta per emanare una specifica circolare esplicativa, sulla quale facciamo fin d’ora riserva di ulteriori commenti.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR17010

Decreto 12 dicembre 2016

Allegato al Decreto