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15 Luglio 2016Roma, 15 Luglio 2016
NOR16179
SM
Oggetto: omicidio colposo provocato da difetti del veicolo. Riflessi sul rappresentante legale dell’impresa di autotrasporto. Sentenza della Cassazione penale.
Segnaliamo un’importante Sentenza della Corte di Cassazione, Sez.3 (n.29982/2016), depositata il 14 Luglio u.s, con la quale l’amministratore unico di un’impresa di autotrasporto è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo derivante dalla circolazione stradale dei veicoli (art.589 c.p, comma 2, ora inserito nell’art. 589 bis, comma 1 c.p, dopo l’introduzione del reato di omicidio stradale colposo), in quanto un semirimorchio di proprietà dell’impresa, con problemi all’impianto frenante, aveva provocato un sinistro con vittime.
La difesa dell’imputato aveva cercato di evitare la responsabilità penale, sostenendo di aver chiesto più volte di sottoporre a revisione l’automezzo e che, in assenza di segnalazione degli autisti, non poteva essere in grado di conoscere le disfunzioni dell’impianto frenante.
La Cassazione ha respinto queste motivazioni, confermando una sua precedente decisione del 2006, sostenendo che:
- l’obbligo di manutenzione non può ritenersi assolto dal corretto svolgimento delle revisioni legali. Ciò in quanto esso, essendo rivolto a salvaguardare l’incolumità delle persone, implica ed impone “un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo”. “E’ soltanto l’assiduità dei controlli – prosegue la Corte – che consente di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti sia, se esistenti, l’entità dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza”;
- A nulla, quindi, è valso sostenere che l’impianto frenante era già usurato all’epoca della revisione, effettuata 5 mesi prima;
- infine, se il proprietario del veicolo è un ente (inteso come soggetto diverso dalla persona fisica), “destinatario delle norme è il legale rappresentante quale persone fisica attraverso il quale il soggetto collettivo agisce…così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria”.
Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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